La legge 247 del 2007 riforma il contratto a termine. Il saggio, dopo aver analizzato il procedimento di formazione di una legge concertata, sostiene che la riforma conferma che il rapporto a termine deve basarsi su esigenze temporanee di lavoro ed analizza il «tetto» massimo di 36 mesi per la stipula di rapporti a termine, derogabile una sola volta e con l'assistenza del sindacato. Dopo aver esaminato come calcolare i 36 mesi ed aver considerato le esclusioni soggettive (legate alle mansioni) ed oggettive (connesse alle tipologie contrattuali) e la possibile utilizzazione della frode alla legge per impedire fenomeni elusivi, il saggio si sofferma sul contratto in deroga con l'assistenza sindacale, sostenendo la possibilità di un controllo del giudice sul contenuto del rapporto a termine che eccede i 36 mesi. Il lavoro, infine, analizza le nuove ipotesi sanzionatorie introdotte dalla legge e, dopo aver approfondito le varie teorie che negano od ammettono la conversione del rapporto in uno a t. indeterminato, afferma che - quando la legge non preveda diverse sanzioni e sono violate norme inderogabili - si applica l'art. 1419, comma 2, c.c.

47) La riforma del contratto a termine dopo la legge n. 247/2007

SPEZIALE, Valerio
2008-01-01

Abstract

La legge 247 del 2007 riforma il contratto a termine. Il saggio, dopo aver analizzato il procedimento di formazione di una legge concertata, sostiene che la riforma conferma che il rapporto a termine deve basarsi su esigenze temporanee di lavoro ed analizza il «tetto» massimo di 36 mesi per la stipula di rapporti a termine, derogabile una sola volta e con l'assistenza del sindacato. Dopo aver esaminato come calcolare i 36 mesi ed aver considerato le esclusioni soggettive (legate alle mansioni) ed oggettive (connesse alle tipologie contrattuali) e la possibile utilizzazione della frode alla legge per impedire fenomeni elusivi, il saggio si sofferma sul contratto in deroga con l'assistenza sindacale, sostenendo la possibilità di un controllo del giudice sul contenuto del rapporto a termine che eccede i 36 mesi. Il lavoro, infine, analizza le nuove ipotesi sanzionatorie introdotte dalla legge e, dopo aver approfondito le varie teorie che negano od ammettono la conversione del rapporto in uno a t. indeterminato, afferma che - quando la legge non preveda diverse sanzioni e sono violate norme inderogabili - si applica l'art. 1419, comma 2, c.c.
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