Azione revocatoria ordinaria e cessione del credito a) Il principio per il quale al fallimento del cedente possono essere opposte le cessioni notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione stessa, va verificato alla luce della circostanza che si tratti di un credito attuale o futuro. In questa seconda ipotesi, infatti, dato l’effetto meramente obbligatorio della cessione, si dubita in ordine alla concreta applicabilità` del principio, soprattutto nel caso in cui si tratti di crediti eventuali in concreto, derivanti da un unico rapporto base per i quali il contratto di cessione, perfetto ab initio, pur se con effetto reale differito, può essere assimilato alla cessione di credito attuale. b) La revocatoria ordinaria della cessione di credito Il pregiudizio, richiesto dall’art. 2901 c.c. e necessario anche per l’esercizio della revocatoria in sede fallimentare, ricorre non solo quando l’atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà o incertezza o dispendio nell’esazione coattiva del credito; appare quindi sufficiente un mero pericolo di danno e un mutamento anche solo qualitativo del patrimonio del debitore, mentre non rileva di per sé la circostanza che l’atto abbia determinato un aggravamento dell’insolvenza. c) La consapevolezza dell’evento dannoso consiste nella conoscenza che il terzo convenuto in revocatoria abbia del pregiudizio arrecato dall’atto e la relativa prova può essere fornita anche attraverso il ricorso a presunzioni. Quando l’azione si rivolge nei confronti di un operatore economico qualificato, nella valutazione delle circostanze si deve tenere conto della particolare sensibilità e capacità critica dello stesso.

Azione revocatoriaordinaria e cessionedel credito

MARTELLA, Rita
2007-01-01

Abstract

Azione revocatoria ordinaria e cessione del credito a) Il principio per il quale al fallimento del cedente possono essere opposte le cessioni notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione stessa, va verificato alla luce della circostanza che si tratti di un credito attuale o futuro. In questa seconda ipotesi, infatti, dato l’effetto meramente obbligatorio della cessione, si dubita in ordine alla concreta applicabilità` del principio, soprattutto nel caso in cui si tratti di crediti eventuali in concreto, derivanti da un unico rapporto base per i quali il contratto di cessione, perfetto ab initio, pur se con effetto reale differito, può essere assimilato alla cessione di credito attuale. b) La revocatoria ordinaria della cessione di credito Il pregiudizio, richiesto dall’art. 2901 c.c. e necessario anche per l’esercizio della revocatoria in sede fallimentare, ricorre non solo quando l’atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà o incertezza o dispendio nell’esazione coattiva del credito; appare quindi sufficiente un mero pericolo di danno e un mutamento anche solo qualitativo del patrimonio del debitore, mentre non rileva di per sé la circostanza che l’atto abbia determinato un aggravamento dell’insolvenza. c) La consapevolezza dell’evento dannoso consiste nella conoscenza che il terzo convenuto in revocatoria abbia del pregiudizio arrecato dall’atto e la relativa prova può essere fornita anche attraverso il ricorso a presunzioni. Quando l’azione si rivolge nei confronti di un operatore economico qualificato, nella valutazione delle circostanze si deve tenere conto della particolare sensibilità e capacità critica dello stesso.
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