Liquidazione della quota sociale e compensazione nel fallimento a) L’individuazione delle condizioni necessarie ai fini dell’operatività della compensazione nel fallimento affonda le sue radici nel contrasto tra due fondamentali principi, entrambi meritevoli di tutela; da una parte, il carattere equitativo della compensazione, dall’altra il rispetto, prioritario per il legislatore del 1942, del principio della par condicio creditorum. b) La previsione dell’art. 56 l. fall. corrisponde ad un motivo di giustizia sostanziale, ritenendosi non coerente con i principi di equità la rigida e formale applicazione delle regole del concorso al soggetto che, essendo al contempo titolare di situazioni soggettive attive e passive nei confronti del fallito debba, in base alla disciplina del concorso, subire la falcidia fallimentare per la prima e soddisfare integralmente la seconda. c) La liquidazione della quota al socio fallito non è compensabile con i crediti vantati dalla società. Il problema va risolto valutando quale sia il momento genetico del credito derivante dalla liquidazione della quota al socio in conseguenza del suo fallimento. Se pure è vero che la costituzione del rapporto societario e l’originario conferimento rappresentano il necessario antecedente logico del diritto del socio ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, la possibilità del socio di ottenere, in concreto, una quota del patrimonio sociale diventa attuale solo al momento della liquidazione ed alla condizione che dal bilancio risulti una consistenza attiva idonea a giustificare tale attribuzione.

Liquidazione della quota sociale e compensazione nel fallimento

MARTELLA, Rita
2007-01-01

Abstract

Liquidazione della quota sociale e compensazione nel fallimento a) L’individuazione delle condizioni necessarie ai fini dell’operatività della compensazione nel fallimento affonda le sue radici nel contrasto tra due fondamentali principi, entrambi meritevoli di tutela; da una parte, il carattere equitativo della compensazione, dall’altra il rispetto, prioritario per il legislatore del 1942, del principio della par condicio creditorum. b) La previsione dell’art. 56 l. fall. corrisponde ad un motivo di giustizia sostanziale, ritenendosi non coerente con i principi di equità la rigida e formale applicazione delle regole del concorso al soggetto che, essendo al contempo titolare di situazioni soggettive attive e passive nei confronti del fallito debba, in base alla disciplina del concorso, subire la falcidia fallimentare per la prima e soddisfare integralmente la seconda. c) La liquidazione della quota al socio fallito non è compensabile con i crediti vantati dalla società. Il problema va risolto valutando quale sia il momento genetico del credito derivante dalla liquidazione della quota al socio in conseguenza del suo fallimento. Se pure è vero che la costituzione del rapporto societario e l’originario conferimento rappresentano il necessario antecedente logico del diritto del socio ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, la possibilità del socio di ottenere, in concreto, una quota del patrimonio sociale diventa attuale solo al momento della liquidazione ed alla condizione che dal bilancio risulti una consistenza attiva idonea a giustificare tale attribuzione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/241822
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