Il saggio si concentra sulla norma di cui all'art. 2352 c.c., così come riformulata in occasione della riforma del diritto societario. In particolare, il lavoro pone l'accento sul valore sistematico della regola - del tutto nuova - contenuta nell'ultimo comma, in base alla quale i diritti amministrativi competono in linea di principio tanto al socio quanto al titolare del diritto parziario, ovvero in caso di sequestro sono esercitati dal custode: norma che si sostiene esprima la posizione dell'usufruttuario o del creditore pignoratizio, i quali "partecipano" anch'essi all'impresa sociale, e il diverso assetto di interessi in gioco nell'ipotesi di sequestro, che coinvolge le azioni alla stregua di beni di cui occorre sia curata la conservazione da parte di un soggetto imparziale, il custode, che non è immesso nell’organizzazione societaria.
Pegno, usufrutto e sequestro di azioni
BRIOLINI, Federico
2006-01-01
Abstract
Il saggio si concentra sulla norma di cui all'art. 2352 c.c., così come riformulata in occasione della riforma del diritto societario. In particolare, il lavoro pone l'accento sul valore sistematico della regola - del tutto nuova - contenuta nell'ultimo comma, in base alla quale i diritti amministrativi competono in linea di principio tanto al socio quanto al titolare del diritto parziario, ovvero in caso di sequestro sono esercitati dal custode: norma che si sostiene esprima la posizione dell'usufruttuario o del creditore pignoratizio, i quali "partecipano" anch'essi all'impresa sociale, e il diverso assetto di interessi in gioco nell'ipotesi di sequestro, che coinvolge le azioni alla stregua di beni di cui occorre sia curata la conservazione da parte di un soggetto imparziale, il custode, che non è immesso nell’organizzazione societaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.