Nel dicembre 1991, il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea ha approvato la Direttiva 674/91 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese assicurative. Per queste ultime, infatti, non trovava applicazione la disciplina della IV Direttiva CEE, recepita nel frattempo nel nostro ordinamento ad opera del D.Lgs. n. 127/1991, che imponeva a tutte le società italiane, che non fossero, appunto, banche o assicurazioni, la redazione del Conto Economico in forma scalare a partire dai bilanci relativi al 1993. Tale esclusione è da ricercare proprio nel fatto che per queste società svolgenti “una particolare attività” il legislatore europeo ha ritenuto necessario intervenire con un’apposita direttiva di settore. La problematica del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione nell’ambito dell’Unione Europea ha visto, e vede tuttora, aspetti e situazioni di complessità e laboriosità del tutto particolari. Da tempo la creazione di un mercato unico delle assicurazioni è stata una delle priorità della Comunità. Intento sicuramente non agevole da realizzare dato che la creazione di un mercato interno delle attività di assicurazione comporta uno spazio senza frontiere interne in cui le imprese di assicurazione possano esercitare liberamente le loro attività. Nonostante le Direttive di prima, di seconda e di terza generazione riguardanti sia il ramo vita che il ramo diverso dal ramo vita, il processo di armonizzazione delle legislazioni in materia assicurativa degli Stati europei non è stato agevole. Ciò ha avuto riflessi anche in tema di bilancio, dal momento che la riserva prevista nella IV direttiva CEE del 1978, relativa alle imprese svolgenti particolare attività, si è gradualmente “sciolta” per le altre imprese di settore, ma ha lungamente resistito per le imprese di assicurazioni. Nell’ambito dei paesi aderenti alla CEE le norme di valutazione relative agli investimenti, infatti, erano, per alcuni, ancorate al “costo storico”, mentre per altri al “valore corrente”. Evidentemente la distanza tra queste due posizioni non era esigua e gli interessi che spingevano verso l’una o l’altra soluzione erano notevoli e molto sentiti. In effetti, in prima approssimazione appare di immediata percezione come una valutazione degli investimenti al “prezzo corrente” determini un ampliamento delle possibilità operative delle imprese nell’assumere impegni e nell’assicurare maggiore copertura ai fini del margine di solvibilità. Nello stesso tempo, però, va pure considerato come tutto ciò si ottenga per effetto di una mera valutazione dei beni investiti e non per un aumento degli investimenti stessi, che rimangono quindi “per certi aspetti” inalterati. Finalmente, nel dicembre del 1991, il gruppo di esperti incaricato, dopo un iter di preparazione alquanto “travagliato”, riuscì a concludere i propri lavori e a fornire i riferimenti generali per la predisposizione e l’emanazione della Direttiva n. 674 sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. Scopo fondamentale di tale provvedimento era quello di completare il coordinamento delle norme contabili delle società di capitali, attuato dalla IV e VII Direttiva CEE, attraverso l’introduzione di una serie di norme specifiche in materia di bilanci delle imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione, analogamente a quanto era stato fatto per le aziende di credito, con la Direttiva 635/86/CEE. Occorre aggiungere che, rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. 14 dicembre 1978, la Direttiva in questione limita la struttura obbligatoria ai soli due prospetti principali, ossia lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, cui si accompagna ovviamente l’allegato (Nota Integrativa). Non è prevista, quindi, la redazione di distinti bilanci per la “sezione vita” e la “sezione danni”, che vengono evidenziate nei distinti “conti tecnici” del ramo vita e del ramo non vita (danni), presenti nel Conto Economico e nelle informazioni da fornire nella Nota Integrativa. Quest’ultima, in particolare, nella Direttiva 674/91 viene ad assumere un ruolo decisamente centrale. Ciò premesso, specifica attenzione viene dedicata nel lavoro al tema delle valutazioni nel bilancio delle imprese di assicurazione di derivazione europea, con particolare riferimento alla valutazione delle “riserve tecniche” sia del ramo danni sia del ramo vita. Infine, l’opera rivolge la propria attenzione anche all’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nel settore assicurativo. Nel 2001, è stato, infatti, presentato dallo IASB il Draft of Principles of Insurance Contracts (DSOP) che si proponeva di costituire la base dei principi IFRS per i contratti assicurativi. Nel 2002 lo IASB, esposto alla crescente pressione esercitata dal settore assicurativo, ha deciso, in deroga alla scadenza ufficiale del 2005, di concedere al settore assicurativo una soluzione di compromesso suddividendo il progetto sui contratti assicurativi in due fasi: una prima fase è stata finalizzata a fornire la definizione di contratto assicurativo e una serie di norme transitorie affinché le imprese di assicurazione potessero giungere all’applicazione degli IFRS; una seconda fase, cominciata nel settembre 2004, è, invece, finalizzata a fornire indicazioni su aspetti concettuali e di carattere pratico più approfonditi, relativi al trattamento contabile dei contratti di assicurazione. A tal proposito, particolare attenzione viene dedicata nel lavoro agli effetti dell’uso del fair value nella valutazione dell’attività e passività assicurative.
Attività assicurativa e rendiconti nella nuova realtà europea
LUCIANETTI, Camillo
2009-01-01
Abstract
Nel dicembre 1991, il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea ha approvato la Direttiva 674/91 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese assicurative. Per queste ultime, infatti, non trovava applicazione la disciplina della IV Direttiva CEE, recepita nel frattempo nel nostro ordinamento ad opera del D.Lgs. n. 127/1991, che imponeva a tutte le società italiane, che non fossero, appunto, banche o assicurazioni, la redazione del Conto Economico in forma scalare a partire dai bilanci relativi al 1993. Tale esclusione è da ricercare proprio nel fatto che per queste società svolgenti “una particolare attività” il legislatore europeo ha ritenuto necessario intervenire con un’apposita direttiva di settore. La problematica del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione nell’ambito dell’Unione Europea ha visto, e vede tuttora, aspetti e situazioni di complessità e laboriosità del tutto particolari. Da tempo la creazione di un mercato unico delle assicurazioni è stata una delle priorità della Comunità. Intento sicuramente non agevole da realizzare dato che la creazione di un mercato interno delle attività di assicurazione comporta uno spazio senza frontiere interne in cui le imprese di assicurazione possano esercitare liberamente le loro attività. Nonostante le Direttive di prima, di seconda e di terza generazione riguardanti sia il ramo vita che il ramo diverso dal ramo vita, il processo di armonizzazione delle legislazioni in materia assicurativa degli Stati europei non è stato agevole. Ciò ha avuto riflessi anche in tema di bilancio, dal momento che la riserva prevista nella IV direttiva CEE del 1978, relativa alle imprese svolgenti particolare attività, si è gradualmente “sciolta” per le altre imprese di settore, ma ha lungamente resistito per le imprese di assicurazioni. Nell’ambito dei paesi aderenti alla CEE le norme di valutazione relative agli investimenti, infatti, erano, per alcuni, ancorate al “costo storico”, mentre per altri al “valore corrente”. Evidentemente la distanza tra queste due posizioni non era esigua e gli interessi che spingevano verso l’una o l’altra soluzione erano notevoli e molto sentiti. In effetti, in prima approssimazione appare di immediata percezione come una valutazione degli investimenti al “prezzo corrente” determini un ampliamento delle possibilità operative delle imprese nell’assumere impegni e nell’assicurare maggiore copertura ai fini del margine di solvibilità. Nello stesso tempo, però, va pure considerato come tutto ciò si ottenga per effetto di una mera valutazione dei beni investiti e non per un aumento degli investimenti stessi, che rimangono quindi “per certi aspetti” inalterati. Finalmente, nel dicembre del 1991, il gruppo di esperti incaricato, dopo un iter di preparazione alquanto “travagliato”, riuscì a concludere i propri lavori e a fornire i riferimenti generali per la predisposizione e l’emanazione della Direttiva n. 674 sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. Scopo fondamentale di tale provvedimento era quello di completare il coordinamento delle norme contabili delle società di capitali, attuato dalla IV e VII Direttiva CEE, attraverso l’introduzione di una serie di norme specifiche in materia di bilanci delle imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione, analogamente a quanto era stato fatto per le aziende di credito, con la Direttiva 635/86/CEE. Occorre aggiungere che, rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. 14 dicembre 1978, la Direttiva in questione limita la struttura obbligatoria ai soli due prospetti principali, ossia lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, cui si accompagna ovviamente l’allegato (Nota Integrativa). Non è prevista, quindi, la redazione di distinti bilanci per la “sezione vita” e la “sezione danni”, che vengono evidenziate nei distinti “conti tecnici” del ramo vita e del ramo non vita (danni), presenti nel Conto Economico e nelle informazioni da fornire nella Nota Integrativa. Quest’ultima, in particolare, nella Direttiva 674/91 viene ad assumere un ruolo decisamente centrale. Ciò premesso, specifica attenzione viene dedicata nel lavoro al tema delle valutazioni nel bilancio delle imprese di assicurazione di derivazione europea, con particolare riferimento alla valutazione delle “riserve tecniche” sia del ramo danni sia del ramo vita. Infine, l’opera rivolge la propria attenzione anche all’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nel settore assicurativo. Nel 2001, è stato, infatti, presentato dallo IASB il Draft of Principles of Insurance Contracts (DSOP) che si proponeva di costituire la base dei principi IFRS per i contratti assicurativi. Nel 2002 lo IASB, esposto alla crescente pressione esercitata dal settore assicurativo, ha deciso, in deroga alla scadenza ufficiale del 2005, di concedere al settore assicurativo una soluzione di compromesso suddividendo il progetto sui contratti assicurativi in due fasi: una prima fase è stata finalizzata a fornire la definizione di contratto assicurativo e una serie di norme transitorie affinché le imprese di assicurazione potessero giungere all’applicazione degli IFRS; una seconda fase, cominciata nel settembre 2004, è, invece, finalizzata a fornire indicazioni su aspetti concettuali e di carattere pratico più approfonditi, relativi al trattamento contabile dei contratti di assicurazione. A tal proposito, particolare attenzione viene dedicata nel lavoro agli effetti dell’uso del fair value nella valutazione dell’attività e passività assicurative.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.