La disciplina pubblicistica sul controllo di enti ed imprese di settori di attività ritenuti particolarmente delicati, coinvolge anche le imprese di assicurazione. In precedenza lo Stato, ossia la pubblica amministrazione, nella fattispecie il Ministero dell’industria commercio ed artigianato esercitava l’attività di controllo e di vigilanza sulle assicurazioni private. Successivamente, è stato istituito un apposito ente, dotato di autonomia, cui si sono trasferiti compiti e funzioni che prima erano riservati alla Direzione generale delle assicurazioni private del ministero predetto. Tale ente si denomina ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. La fondamentale funzione ad essa assegnata è costituita dalla vigilanza da esercitarsi su tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione o di riassicurazione, in qualsiasi forma, nel territorio italiano. A tal fine l’ISVAP provvede: a) al controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all’esame ed alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Particolare attenzione è dedicata al principale strumento di controllo sulle imprese di assicurazione: il margine di solvibilità. L’origine di tale importante strumento di controllo della capacità dell’impresa di assicurazione di far fronte ai propri impegni può essere fatta risalire al Trattato di Roma del 1957. Tale Trattato, infatti, nel dare formalmente inizio alla Comunità Economica Europea, contemplò, tra l’altro, l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in ordine ad una serie di condizioni e situazioni operative relative all’attività delle imprese del tipo societario. In tale ambito l’attività delle imprese di assicurazione fu oggetto di due direttive fin dal 1973 tendenti ad uniformare le condizioni operative al fine di assicurare ad ogni impresa libertà, di esercizio e di concorrenza. A tale scopo la normativa comunitaria istituì il “margine di solvibilità” (Direttiva n. 239), costituito da quella parte del patrimonio, libero da qualsiasi impegno prevedibile, così come previsto dall’art. 16 della Direttiva medesima. In Italia il “margine di solvibilità” per la prima volta è stato introdotto e disciplinato con legge 10 giugno 1978, n. 295. Il sistema di controllo del sistema assicurativo ha, quindi, fissato una serie di condizioni legislative e regolamentari che impongono alla singola impresa di assicurazione, la costituzione di adeguati accantonamenti tecnici, l’investimento delle risorse corrispondenti a tali accantonamenti secondo modalità tali da garantire la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni che si dovessero presentare in un certo istante della vita dell’impresa, la presenza di fondi propri di entità adeguata rispetto ai rischi emergenti. Il controllo dell’adeguatezza dei fondi propri a disposizione dell’impresa, costituisce l’essenza della vigilanza prudenziale del settore assicurativo. Tuttavia, lo sviluppo emergente del fenomeno dei gruppi di società, ha coinvolto inevitabilmente anche le imprese di assicurazione e ha reso insufficienti tale misura generando, nel contempo, la creazione progressiva di strumenti integrativi di vigilanza che contemplassero quelli che sono gli effetti dell’appartenenza o partecipazione ad un gruppo sull’economia dell’impresa di assicurazione. Un significativo rafforzamento delle misure di vigilanza nell’ottica della solvibilità delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo, si deve alla recente Direttiva 98/78/CEE del 27 ottobre 1998, relativa alla “vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo”. La Direttiva, che è stata recepita con il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239 ha mirato a consentire alle autorità di vigilanza di valutare la situazione finanziaria delle imprese appartenenti al gruppo sulla base di una situazione di “solvibilità corretta”, vale a dire di una situazione in cui siano eliminate tutte le distorsioni e le duplicazioni nel conteggio dei fondi propri dell’impresa dovute alla presenza di strutture partecipative e all’operatività infragruppo. Viene sostanzialmente introdotto un sistema di strumenti di “vigilanza supplementare” da applicare all’impresa appartenente ad un gruppo. Particolare attenzione viene, a tal proposito, dedicata all’analisi delle metodologie e dei criteri per il calcolo della “situazione di solvibilità corretta”.

Controllo, revisione e vigilanza sulle attività e sul bilancio delle imprese di assicurazione

LUCIANETTI, Camillo
2009-01-01

Abstract

La disciplina pubblicistica sul controllo di enti ed imprese di settori di attività ritenuti particolarmente delicati, coinvolge anche le imprese di assicurazione. In precedenza lo Stato, ossia la pubblica amministrazione, nella fattispecie il Ministero dell’industria commercio ed artigianato esercitava l’attività di controllo e di vigilanza sulle assicurazioni private. Successivamente, è stato istituito un apposito ente, dotato di autonomia, cui si sono trasferiti compiti e funzioni che prima erano riservati alla Direzione generale delle assicurazioni private del ministero predetto. Tale ente si denomina ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. La fondamentale funzione ad essa assegnata è costituita dalla vigilanza da esercitarsi su tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione o di riassicurazione, in qualsiasi forma, nel territorio italiano. A tal fine l’ISVAP provvede: a) al controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all’esame ed alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Particolare attenzione è dedicata al principale strumento di controllo sulle imprese di assicurazione: il margine di solvibilità. L’origine di tale importante strumento di controllo della capacità dell’impresa di assicurazione di far fronte ai propri impegni può essere fatta risalire al Trattato di Roma del 1957. Tale Trattato, infatti, nel dare formalmente inizio alla Comunità Economica Europea, contemplò, tra l’altro, l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in ordine ad una serie di condizioni e situazioni operative relative all’attività delle imprese del tipo societario. In tale ambito l’attività delle imprese di assicurazione fu oggetto di due direttive fin dal 1973 tendenti ad uniformare le condizioni operative al fine di assicurare ad ogni impresa libertà, di esercizio e di concorrenza. A tale scopo la normativa comunitaria istituì il “margine di solvibilità” (Direttiva n. 239), costituito da quella parte del patrimonio, libero da qualsiasi impegno prevedibile, così come previsto dall’art. 16 della Direttiva medesima. In Italia il “margine di solvibilità” per la prima volta è stato introdotto e disciplinato con legge 10 giugno 1978, n. 295. Il sistema di controllo del sistema assicurativo ha, quindi, fissato una serie di condizioni legislative e regolamentari che impongono alla singola impresa di assicurazione, la costituzione di adeguati accantonamenti tecnici, l’investimento delle risorse corrispondenti a tali accantonamenti secondo modalità tali da garantire la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni che si dovessero presentare in un certo istante della vita dell’impresa, la presenza di fondi propri di entità adeguata rispetto ai rischi emergenti. Il controllo dell’adeguatezza dei fondi propri a disposizione dell’impresa, costituisce l’essenza della vigilanza prudenziale del settore assicurativo. Tuttavia, lo sviluppo emergente del fenomeno dei gruppi di società, ha coinvolto inevitabilmente anche le imprese di assicurazione e ha reso insufficienti tale misura generando, nel contempo, la creazione progressiva di strumenti integrativi di vigilanza che contemplassero quelli che sono gli effetti dell’appartenenza o partecipazione ad un gruppo sull’economia dell’impresa di assicurazione. Un significativo rafforzamento delle misure di vigilanza nell’ottica della solvibilità delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo, si deve alla recente Direttiva 98/78/CEE del 27 ottobre 1998, relativa alla “vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo”. La Direttiva, che è stata recepita con il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239 ha mirato a consentire alle autorità di vigilanza di valutare la situazione finanziaria delle imprese appartenenti al gruppo sulla base di una situazione di “solvibilità corretta”, vale a dire di una situazione in cui siano eliminate tutte le distorsioni e le duplicazioni nel conteggio dei fondi propri dell’impresa dovute alla presenza di strutture partecipative e all’operatività infragruppo. Viene sostanzialmente introdotto un sistema di strumenti di “vigilanza supplementare” da applicare all’impresa appartenente ad un gruppo. Particolare attenzione viene, a tal proposito, dedicata all’analisi delle metodologie e dei criteri per il calcolo della “situazione di solvibilità corretta”.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/153362
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact