Il continuo assestamento del modello di governance territoriale dei servizi pubblici è stato prevalentemente dettato dalla continua evoluzione della normativa di settore che ha reso, e rende tuttora, instabili i profili di operatività e la natura dei servizi riservati direttamente agli enti locali. Ciò ha fatto sì che questi ultimi si trovino oggi ad affrontare l’assolvimento delle proprie funzioni attraverso modelli gestionali che in molti casi non sono stati quelli scelti inizialmente, ma che per legge sono stati resi obbligatori in itinere, su tutti il divieto a svolgere in economia i servizi a rilevanza economica. Nella maggior parte dei casi in cui il ricorso all’esternalizzazione non era obbligatorio, invece, è risultata essere una soluzione per eludere i vincoli di spesa man mano introdotti dalla normativa (come evidenziato anche dalle Sezioni Riunite per le Autonomie della Corte dei conti nella delibera n.13/2008). Tale situazione ha spinto il legislatore a intervenire direttamente anche sugli organismi partecipati, estendendo loro le regole per la spesa della PA e alcuni dei vincoli di spesa in relazione alla fattispecie giuridica e alla percentuale di partecipazione. Laddove ci si è imbattuti in enti meno reattivi al dettato normativo, invece, si è continuato a gestire i servizi pubblici aventi rilevanza economica attraverso aziende speciali o consorzi di enti (sia consorzi di funzione, sia aziende speciali consortili). Nei casi in cui, al contrario, gli enti hanno cercato di rispettare i percorsi tracciati dal legislatore in tempo pressoché reale rispetto all’emanazione della norma, sono state registrate delle fughe in avanti nella scelta della veste giuridica del soggetto tramite cui svolgere le proprie funzioni, così come è avvenuto nel caso dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 267/2000, poi dichiarato incostituzionale. Ne è conseguito che il modello giuridico del soggetto partecipato non sempre coincide con quanto previsto nella norma e, rispetto a questo scenario, i revisori degli enti locali non sono quasi mai riusciti a svolgere fino in fondo il proprio ruolo di vigilanza, controllo e consulenza.
L’organo di revisione: controllo sugli organismi partecipati
ZIRUOLO, Andrea
2013-01-01
Abstract
Il continuo assestamento del modello di governance territoriale dei servizi pubblici è stato prevalentemente dettato dalla continua evoluzione della normativa di settore che ha reso, e rende tuttora, instabili i profili di operatività e la natura dei servizi riservati direttamente agli enti locali. Ciò ha fatto sì che questi ultimi si trovino oggi ad affrontare l’assolvimento delle proprie funzioni attraverso modelli gestionali che in molti casi non sono stati quelli scelti inizialmente, ma che per legge sono stati resi obbligatori in itinere, su tutti il divieto a svolgere in economia i servizi a rilevanza economica. Nella maggior parte dei casi in cui il ricorso all’esternalizzazione non era obbligatorio, invece, è risultata essere una soluzione per eludere i vincoli di spesa man mano introdotti dalla normativa (come evidenziato anche dalle Sezioni Riunite per le Autonomie della Corte dei conti nella delibera n.13/2008). Tale situazione ha spinto il legislatore a intervenire direttamente anche sugli organismi partecipati, estendendo loro le regole per la spesa della PA e alcuni dei vincoli di spesa in relazione alla fattispecie giuridica e alla percentuale di partecipazione. Laddove ci si è imbattuti in enti meno reattivi al dettato normativo, invece, si è continuato a gestire i servizi pubblici aventi rilevanza economica attraverso aziende speciali o consorzi di enti (sia consorzi di funzione, sia aziende speciali consortili). Nei casi in cui, al contrario, gli enti hanno cercato di rispettare i percorsi tracciati dal legislatore in tempo pressoché reale rispetto all’emanazione della norma, sono state registrate delle fughe in avanti nella scelta della veste giuridica del soggetto tramite cui svolgere le proprie funzioni, così come è avvenuto nel caso dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 267/2000, poi dichiarato incostituzionale. Ne è conseguito che il modello giuridico del soggetto partecipato non sempre coincide con quanto previsto nella norma e, rispetto a questo scenario, i revisori degli enti locali non sono quasi mai riusciti a svolgere fino in fondo il proprio ruolo di vigilanza, controllo e consulenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.