L'amministrazione finanziaria è legittimata ad agire direttamente, in alternativa al concessionario della riscossione, per far valere il proprio credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. La domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito tributario, presentata dall'Amministrazione finanziaria, presuppone necessariamente la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della relativa documentazione.

Crediti Tributari

DEL FEDERICO, Lorenzo;
2013-01-01

Abstract

L'amministrazione finanziaria è legittimata ad agire direttamente, in alternativa al concessionario della riscossione, per far valere il proprio credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. La domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito tributario, presentata dall'Amministrazione finanziaria, presuppone necessariamente la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della relativa documentazione.
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