Le recenti riforme che hanno riguardato il processo civile (d. lgs. n. 149/2022), il processo penale (d. lgs. n. 150/2022) e l’ufficio per il processo (d. lgs. n. 151/2022) perseguono tutte l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema giustizia, assicurando, allo stesso tempo, l’effettività della tutela giurisdizionale. L’A. evidenzia, tuttavia, che esiste un difficile equilibrio tra l’efficienza del sistema, che attiene propriamente alla dimensione (quantitativa) della realizzazione dell’interesse generale al funzionamento, nel suo complesso, della macchina della giustizia, e il principio di effettività della tutela, che si colloca in una dimensione essenzialmente individuale (qualitativa), quale diritto fondamentale di ogni utente del servizio giustizia. Il rischio è che l’interesse collettivo prevalga su quello individuale e che l’efficienza del sistema, intesa in termini quantitativi come capacità degli uffici giudiziari di “smaltire” il contenzioso, venga conseguita a discapito della qualità della risposta giurisdizionale e del diritto dei singoli utenti all’effettività della tutela.
Introduzione
Roberto Martino
2023-01-01
Abstract
Le recenti riforme che hanno riguardato il processo civile (d. lgs. n. 149/2022), il processo penale (d. lgs. n. 150/2022) e l’ufficio per il processo (d. lgs. n. 151/2022) perseguono tutte l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema giustizia, assicurando, allo stesso tempo, l’effettività della tutela giurisdizionale. L’A. evidenzia, tuttavia, che esiste un difficile equilibrio tra l’efficienza del sistema, che attiene propriamente alla dimensione (quantitativa) della realizzazione dell’interesse generale al funzionamento, nel suo complesso, della macchina della giustizia, e il principio di effettività della tutela, che si colloca in una dimensione essenzialmente individuale (qualitativa), quale diritto fondamentale di ogni utente del servizio giustizia. Il rischio è che l’interesse collettivo prevalga su quello individuale e che l’efficienza del sistema, intesa in termini quantitativi come capacità degli uffici giudiziari di “smaltire” il contenzioso, venga conseguita a discapito della qualità della risposta giurisdizionale e del diritto dei singoli utenti all’effettività della tutela.File | Dimensione | Formato | |
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