L'autore si propone di offrire una disamina dell'istituto del concordato semplificato evidenziando come il medesimo è "uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza", ascrivibile al novero delle procedure concorsuali, quale possibile esito della composizione negoziata che ne costituisce un necessario antecedente logico. A tale istituto può accedere ogni categoria di imprenditore iscritto presso il registro delle imprese, che si trovi in condizioni di "disequilibrio". Si evidenzia che il concordato semplificato può avere funzione liquidatoria ma si ammette anche una continuità di impresa "indiretta". Si ricostruisce l'ampio margine di autonomia. In particolare i creditori sono privi del diritto di voto , potendosi solo opporre all'omologazione rimessa al tribunale il quale, nel valutare il rispetto della par condicio ed il riconoscimento di un'utilità a ciascun creditore, esprime un pregnante giudizio di fattibilità. In sede giudiziale di verifica altresì che la soluzione offerta non sia deteriore rispetto alla soddisfazione ipotizzabile in caso di liquidazione giudiziale o controllata. Si argomenta che questo tipo di concordato costituisce un modello originale a cui è dedicata una disciplina particolare e al quale le norme del concordato preventivo sono applicabili solo se espressamente richiamate. Escluse da tale richiamo sono - solo per citare taluni esempi- le norme sull'attestazione obbligatoria da parte del professionista indipendente, quelle in tema di proposte e offerte concorrenti, l'obbligatorietà del pagamento integrale dei creditori privilegiati e dell'erario, l'immissione di nuova finanza ex art. 84 ccii. La suddivisione in classi dei creditori è poi sempre facoltativa. L'istituto, data l'agilità della disciplina, rappresenta un formidabile strumento a disposizione dell'imprenditore che voglia reagire tempestivamente alla propria condizione di disequilibrio. Al tempo stesso la ponderazione dell'atteggiamento del debitore secondo correttezza e buona fede e il controllo di fattibilità del tribunale tendono ad impedire l'abuso del concordato semplificato come tardiva risposta alle condizioni di insolvenza.
Il Concordato semplificato
Ciro Esposito
2023-01-01
Abstract
L'autore si propone di offrire una disamina dell'istituto del concordato semplificato evidenziando come il medesimo è "uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza", ascrivibile al novero delle procedure concorsuali, quale possibile esito della composizione negoziata che ne costituisce un necessario antecedente logico. A tale istituto può accedere ogni categoria di imprenditore iscritto presso il registro delle imprese, che si trovi in condizioni di "disequilibrio". Si evidenzia che il concordato semplificato può avere funzione liquidatoria ma si ammette anche una continuità di impresa "indiretta". Si ricostruisce l'ampio margine di autonomia. In particolare i creditori sono privi del diritto di voto , potendosi solo opporre all'omologazione rimessa al tribunale il quale, nel valutare il rispetto della par condicio ed il riconoscimento di un'utilità a ciascun creditore, esprime un pregnante giudizio di fattibilità. In sede giudiziale di verifica altresì che la soluzione offerta non sia deteriore rispetto alla soddisfazione ipotizzabile in caso di liquidazione giudiziale o controllata. Si argomenta che questo tipo di concordato costituisce un modello originale a cui è dedicata una disciplina particolare e al quale le norme del concordato preventivo sono applicabili solo se espressamente richiamate. Escluse da tale richiamo sono - solo per citare taluni esempi- le norme sull'attestazione obbligatoria da parte del professionista indipendente, quelle in tema di proposte e offerte concorrenti, l'obbligatorietà del pagamento integrale dei creditori privilegiati e dell'erario, l'immissione di nuova finanza ex art. 84 ccii. La suddivisione in classi dei creditori è poi sempre facoltativa. L'istituto, data l'agilità della disciplina, rappresenta un formidabile strumento a disposizione dell'imprenditore che voglia reagire tempestivamente alla propria condizione di disequilibrio. Al tempo stesso la ponderazione dell'atteggiamento del debitore secondo correttezza e buona fede e il controllo di fattibilità del tribunale tendono ad impedire l'abuso del concordato semplificato come tardiva risposta alle condizioni di insolvenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.