Per le organizzazioni “non-profit”, la rendicontazione non finanziaria (o sociale) si presenta come più significativa di quella finanziaria, essendo la loro “mission” diversa dal profitto. Anche il legislatore italiano ha tenuto conto di ciò, inizialmente con la normativa che disciplinava le Imprese sociali (D. Lgs. 155/2006), obbligandole alla redazione del Bilancio sociale e, successivamente, con la Riforma del Terzo Settore (Legge delega 106/2016 e Decreti attuativi), prevedendo per gli Enti del Terzo Settore (ETS) un set minimo di informazioni “non finanziarie” nel loro sistema di rendicontazione, a prescindere dalla loro forma giuridica e dalla loro dimensione. Lo stesso legislatore ha successivamente emanato per gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale sul Terzo Settore (RUNTS), le Linee guida sul Bilancio di esercizio (D.M. del 5 marzo 2020)24, sul Bilancio Sociale (D.M. del 4 luglio 2019)25, sulla Valutazione di Impatto Sociale (D.M. del 23 luglio 2019)26, introducendo di fatto un sistema di rendicontazione sociale “integrato” che si articola nei tre strumenti regolati dai suddetti decreti ministeriali (DM): il Bilancio d’esercizio, inclusa la eventuale Relazione di Missione; il Bilancio Sociale; la Valutazione di Impatto Sociale. Questo sistema rappresenta un passaggio chiave verso una “accountability sostanziale”, coerente con i principi della “sussidiarietà orizzontale”, della “partecipazione” e del “perseguimento delle finalità di interesse generale” che sono alla base della Riforma e sanciti dalla Costituzione.
La rendicontazione sociale degli ETS abruzzesi.
Berardi L.
Primo
;Monaco M. L.Ultimo
2025-01-01
Abstract
Per le organizzazioni “non-profit”, la rendicontazione non finanziaria (o sociale) si presenta come più significativa di quella finanziaria, essendo la loro “mission” diversa dal profitto. Anche il legislatore italiano ha tenuto conto di ciò, inizialmente con la normativa che disciplinava le Imprese sociali (D. Lgs. 155/2006), obbligandole alla redazione del Bilancio sociale e, successivamente, con la Riforma del Terzo Settore (Legge delega 106/2016 e Decreti attuativi), prevedendo per gli Enti del Terzo Settore (ETS) un set minimo di informazioni “non finanziarie” nel loro sistema di rendicontazione, a prescindere dalla loro forma giuridica e dalla loro dimensione. Lo stesso legislatore ha successivamente emanato per gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale sul Terzo Settore (RUNTS), le Linee guida sul Bilancio di esercizio (D.M. del 5 marzo 2020)24, sul Bilancio Sociale (D.M. del 4 luglio 2019)25, sulla Valutazione di Impatto Sociale (D.M. del 23 luglio 2019)26, introducendo di fatto un sistema di rendicontazione sociale “integrato” che si articola nei tre strumenti regolati dai suddetti decreti ministeriali (DM): il Bilancio d’esercizio, inclusa la eventuale Relazione di Missione; il Bilancio Sociale; la Valutazione di Impatto Sociale. Questo sistema rappresenta un passaggio chiave verso una “accountability sostanziale”, coerente con i principi della “sussidiarietà orizzontale”, della “partecipazione” e del “perseguimento delle finalità di interesse generale” che sono alla base della Riforma e sanciti dalla Costituzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


