Il saggio muove da una riconsiderazione dei percorsi della scusabilità dell’errore . Giuridicamente rilevante e ampiamente conosciuta e impiegata sotto il vigore del codice civile del 1865, la scusabilità dell’errore ha subito nella codificazione vigente le conseguenze delle scelte operate da un legislatore che, avendo preferito elevare a requisito di rilevanza dell’errore la sua riconoscibilità l’ha sospinta nella più marginale dimensione della responsabilità (specie precontrattuale). Le attuali e ben note tecniche di formazione del contratto (ad esempio Internet, punto di emersione di una molteplicità di problematiche in tema di conclusione dell’accordo) evidenziano sempre più scambi tra diseguali, accordi condotti tra parti con differente potere contrattuale derivante non solo, e non tanto, da una differente posizione di potere sul mercato, ma da un diverso grado di informazione rispetto alla medesima operazione economica che entrambe si apprestano a realizzare con il contratto. L’informazione, importantissimo fattore di potere economico, è elemento di forza idoneo ad alterare nei fatti l’equilibrio delle posizioni contrattuali, spostando l’asse dell’impianto a favore di una sola parte, quella stessa parte (talora impersonale, virtuale) che ha ideato il meccanismo contrattuale, che lo conosce alla perfezione e che, nella maggior parte dei casi, è in grado di prevedere esattamente il comportamento della controparte. Ed è proprio in questo contesto che, nasce l’interrogativo sull’opportunità di riparlare, oggi, di scusabilità dell’errore, in luogo della riconoscibilità, ma in una prospettiva differente: non più, cioè, alla luce della tradizionale composizione del conflitto tra dichiarante e terzo, ove la riconoscibilità è requisito di rilevanza dell’errore posto a tutela dell’affidamento della controparte e la scusabilità a tutela del dichiarante, ma in una dimensione più “contestualizzata” dove, in altre parole, non si consideri un qualsiasi contraente in errore ed una qualsiasi controparte che concludono un qualsiasi contratto, ma un errante contraente debole ed una controparte contraente forte (che abbia interamente predisposto il contenuto del contratto) ed un contratto concluso in “ambiente non neutro, ma asimmetrico”. L’idea della scusabilità come elemento idoneo a costituire strumento di tutela per il contraente debole nasce, allora, in questa dimensione e trova conforto anche da una lettura della disciplina dell’errore dettata dai Principi Unidroit, dai Principi di diritto europeo dei contratti, elaborati dalla Commissione Lando e dal Codice europeo dei contratti. La particolare complessità dei programmi che conducono alla conclusione di determinate operazioni tramite elaboratori, della molteplicità di alternative che talora escludono di per sè la riconoscibilità, induce a pensare che il presupposto della riconoscibilità dell’errore, del computer o col computer, quale momento di rilevanza del vizio della volontà, determini per l’errante una forma di tutela formale e non sostanziale; medesimo discorso, e stesse argomentazioni, potrebbero svolgersi per ipotesi parallele quali, ad es. il contratto concluso digitando tasti sul telefono abbinati a differenti opzioni, le televendite ecc.: è pur vero che tali casi sono oggetto di disciplina specifica e che l’utente è tutelato con l’esercizio del diritto di recesso, ma può accadere che ci si accorga dell’errore troppo tardi o che manchi la qualità soggettiva (consumatore) presupposto della disciplina di protezione. Proprio la qualità della parte, che tanto rilievo ha avuto nella produzione normativa comunitaria, consente di indicare alcune linee guida nella prospettiva di sviluppo di un diritto europeo: la rilevanza nuova del soggetto e del contratto. Se, infatti, il così detto “diritto dei consumatori” è stato, sotto molti profili, fattore di disomogeneità di disciplina, di interventi settoriali e frammentari, non può tuttavia negarsi quanto forte sia stata la spinta verso una diversa e diversificata considerazione del soggetto del contratto: la diversa posizione soggettiva che implica una diversità di potere negoziale è realtà giuridica oltre che situazione di fatto. In questa linea di sviluppo, può ad avviso di chi scrive, segnare un punto significativo proprio l’errore scusabile.

Sulla scusabilità dell'errore tra codice civile e principi sovranazionali del diritto dei contratti

LECCESE, Eva
2008-01-01

Abstract

Il saggio muove da una riconsiderazione dei percorsi della scusabilità dell’errore . Giuridicamente rilevante e ampiamente conosciuta e impiegata sotto il vigore del codice civile del 1865, la scusabilità dell’errore ha subito nella codificazione vigente le conseguenze delle scelte operate da un legislatore che, avendo preferito elevare a requisito di rilevanza dell’errore la sua riconoscibilità l’ha sospinta nella più marginale dimensione della responsabilità (specie precontrattuale). Le attuali e ben note tecniche di formazione del contratto (ad esempio Internet, punto di emersione di una molteplicità di problematiche in tema di conclusione dell’accordo) evidenziano sempre più scambi tra diseguali, accordi condotti tra parti con differente potere contrattuale derivante non solo, e non tanto, da una differente posizione di potere sul mercato, ma da un diverso grado di informazione rispetto alla medesima operazione economica che entrambe si apprestano a realizzare con il contratto. L’informazione, importantissimo fattore di potere economico, è elemento di forza idoneo ad alterare nei fatti l’equilibrio delle posizioni contrattuali, spostando l’asse dell’impianto a favore di una sola parte, quella stessa parte (talora impersonale, virtuale) che ha ideato il meccanismo contrattuale, che lo conosce alla perfezione e che, nella maggior parte dei casi, è in grado di prevedere esattamente il comportamento della controparte. Ed è proprio in questo contesto che, nasce l’interrogativo sull’opportunità di riparlare, oggi, di scusabilità dell’errore, in luogo della riconoscibilità, ma in una prospettiva differente: non più, cioè, alla luce della tradizionale composizione del conflitto tra dichiarante e terzo, ove la riconoscibilità è requisito di rilevanza dell’errore posto a tutela dell’affidamento della controparte e la scusabilità a tutela del dichiarante, ma in una dimensione più “contestualizzata” dove, in altre parole, non si consideri un qualsiasi contraente in errore ed una qualsiasi controparte che concludono un qualsiasi contratto, ma un errante contraente debole ed una controparte contraente forte (che abbia interamente predisposto il contenuto del contratto) ed un contratto concluso in “ambiente non neutro, ma asimmetrico”. L’idea della scusabilità come elemento idoneo a costituire strumento di tutela per il contraente debole nasce, allora, in questa dimensione e trova conforto anche da una lettura della disciplina dell’errore dettata dai Principi Unidroit, dai Principi di diritto europeo dei contratti, elaborati dalla Commissione Lando e dal Codice europeo dei contratti. La particolare complessità dei programmi che conducono alla conclusione di determinate operazioni tramite elaboratori, della molteplicità di alternative che talora escludono di per sè la riconoscibilità, induce a pensare che il presupposto della riconoscibilità dell’errore, del computer o col computer, quale momento di rilevanza del vizio della volontà, determini per l’errante una forma di tutela formale e non sostanziale; medesimo discorso, e stesse argomentazioni, potrebbero svolgersi per ipotesi parallele quali, ad es. il contratto concluso digitando tasti sul telefono abbinati a differenti opzioni, le televendite ecc.: è pur vero che tali casi sono oggetto di disciplina specifica e che l’utente è tutelato con l’esercizio del diritto di recesso, ma può accadere che ci si accorga dell’errore troppo tardi o che manchi la qualità soggettiva (consumatore) presupposto della disciplina di protezione. Proprio la qualità della parte, che tanto rilievo ha avuto nella produzione normativa comunitaria, consente di indicare alcune linee guida nella prospettiva di sviluppo di un diritto europeo: la rilevanza nuova del soggetto e del contratto. Se, infatti, il così detto “diritto dei consumatori” è stato, sotto molti profili, fattore di disomogeneità di disciplina, di interventi settoriali e frammentari, non può tuttavia negarsi quanto forte sia stata la spinta verso una diversa e diversificata considerazione del soggetto del contratto: la diversa posizione soggettiva che implica una diversità di potere negoziale è realtà giuridica oltre che situazione di fatto. In questa linea di sviluppo, può ad avviso di chi scrive, segnare un punto significativo proprio l’errore scusabile.
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