Il lavoro evidenzia come l’attuale formulazione dell’art. 1938 c.c., nel prevedere la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future (o condizionali), esprima un principio generale di protezione e di ordine pubblico economico valevole – nonostante sia confinato nella disciplina tipica della fideiussione – anche per le garanzie personali atipiche quali, tra queste, le lettere di “patronage”.
Divieto di garanzie personali atipiche «omnibus»: l'applicabilità diretta al patronage del limite di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.
Angelone, Marco
2011-01-01
Abstract
Il lavoro evidenzia come l’attuale formulazione dell’art. 1938 c.c., nel prevedere la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future (o condizionali), esprima un principio generale di protezione e di ordine pubblico economico valevole – nonostante sia confinato nella disciplina tipica della fideiussione – anche per le garanzie personali atipiche quali, tra queste, le lettere di “patronage”.File in questo prodotto:
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