L’Articolo costituisce una nota di commento al decreto del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2004, con il quale veniva rigettato il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dal socio-amministratore di una s.p.a., per l’assenza dei presupposti necessari all’accoglimento della denunzia. Oggetto di esame è l’art. 2409 c.c., nella sua nuova formulazione derivante dalla riforma delle società di capitali (d.lgs. n. 6/2003). Sotto questo profilo, lo scritto si concentra su due questioni in materia di controllo giudiziario, da tempo dibattute in dottrina: i presupposti oggettivi e gli interessi tutelati dall’istituto. Quanto alla prima questione, la principale novità esaminata riguarda la circostanza che oggi le gravi irregolarità amministrative rilevanti ai fini del controllo giudiziario sono solo quelle potenzialmente dannose per la società o per le società controllate. Quanto alla questione degli interessi astrattamente tutelati dal controllo giudiziario, la riformulazione dell’art. 2409 c.c. ha imposto di riconsiderare criticamente la tesi più accreditata in dottrina, in base alla quale il procedimento di controllo giudiziario sarebbe finalizzato alla tutela di una molteplicità di interessi privati, ma anche pubblici: si pensi, da un lato, all’interesse della società, dei singoli soci e dei creditori, dall’altro, all’interesse generale al regolare funzionamento delle società di capitali. La parte finale dello scritto è dedicata all’inquadramento delle gravi irregolarità amministrative e all’esame del concetto di « fondato sospetto », quale presupposto per azionare la denunzia al Tribunale.
Il « nuovo » controllo giudiziario: presupposti oggettivi ed interessi tutelati
ACCETTELLA, Francesco
2006-01-01
Abstract
L’Articolo costituisce una nota di commento al decreto del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2004, con il quale veniva rigettato il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dal socio-amministratore di una s.p.a., per l’assenza dei presupposti necessari all’accoglimento della denunzia. Oggetto di esame è l’art. 2409 c.c., nella sua nuova formulazione derivante dalla riforma delle società di capitali (d.lgs. n. 6/2003). Sotto questo profilo, lo scritto si concentra su due questioni in materia di controllo giudiziario, da tempo dibattute in dottrina: i presupposti oggettivi e gli interessi tutelati dall’istituto. Quanto alla prima questione, la principale novità esaminata riguarda la circostanza che oggi le gravi irregolarità amministrative rilevanti ai fini del controllo giudiziario sono solo quelle potenzialmente dannose per la società o per le società controllate. Quanto alla questione degli interessi astrattamente tutelati dal controllo giudiziario, la riformulazione dell’art. 2409 c.c. ha imposto di riconsiderare criticamente la tesi più accreditata in dottrina, in base alla quale il procedimento di controllo giudiziario sarebbe finalizzato alla tutela di una molteplicità di interessi privati, ma anche pubblici: si pensi, da un lato, all’interesse della società, dei singoli soci e dei creditori, dall’altro, all’interesse generale al regolare funzionamento delle società di capitali. La parte finale dello scritto è dedicata all’inquadramento delle gravi irregolarità amministrative e all’esame del concetto di « fondato sospetto », quale presupposto per azionare la denunzia al Tribunale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.