L’articolo costituisce una nota di commento alle sentenze del Tribunale di Milano del 3 giugno 2008 e del 20 novembre 2007, aventi ad oggetto la ricorrente fattispecie della vendita ai risparmiatori italiani da parte delle banche di eurobbligazioni emesse da società estere (di solito lussemburghesi) in assenza di prospetto informativo, in quanto destinate inizialmente ai soli investitori istituzionali. Al fine di verificare se nella fattispecie in discorso ricorra l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, si procede preliminarmente all’esame della nozione originaria di “sollecitazione all’investimento” e di quella attuale di “offerta al pubblico” di cui all’art. 1, comma 1°, lett. t), t.u.f. Una volta individuati gli elementi identificativi delle predette nozioni, si affronta la questione centrale della possibile configurazione di un’offerta al pubblico c.d. “indiretta” nel caso di collocamento di obbligazioni riservato a soli investitori qualificati e successiva rivendita delle stesse obbligazioni al pubblico dei risparmiatori. Nell’ultimo paragrafo, infine, si valuta l’impatto sul tema della recente introduzione nel t.u.f. - in risposta agli scandali finanziari che negli ultimi anni hanno caratterizzato (anche) il nostro paese - dell’art. 100-bis sulla circolazione dei prodotti finanziari.

Rivendita di obbligazioni collocate presso investitori professionali in assenza di prospetto informativo

ACCETTELLA, Francesco
2009-01-01

Abstract

L’articolo costituisce una nota di commento alle sentenze del Tribunale di Milano del 3 giugno 2008 e del 20 novembre 2007, aventi ad oggetto la ricorrente fattispecie della vendita ai risparmiatori italiani da parte delle banche di eurobbligazioni emesse da società estere (di solito lussemburghesi) in assenza di prospetto informativo, in quanto destinate inizialmente ai soli investitori istituzionali. Al fine di verificare se nella fattispecie in discorso ricorra l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, si procede preliminarmente all’esame della nozione originaria di “sollecitazione all’investimento” e di quella attuale di “offerta al pubblico” di cui all’art. 1, comma 1°, lett. t), t.u.f. Una volta individuati gli elementi identificativi delle predette nozioni, si affronta la questione centrale della possibile configurazione di un’offerta al pubblico c.d. “indiretta” nel caso di collocamento di obbligazioni riservato a soli investitori qualificati e successiva rivendita delle stesse obbligazioni al pubblico dei risparmiatori. Nell’ultimo paragrafo, infine, si valuta l’impatto sul tema della recente introduzione nel t.u.f. - in risposta agli scandali finanziari che negli ultimi anni hanno caratterizzato (anche) il nostro paese - dell’art. 100-bis sulla circolazione dei prodotti finanziari.
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