L’articolo rappresenta una breve nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18642/2005, sul concetto di cliente del banchiere nell’ambito della disciplina dell’assegno sbarrato (art. 41 legge assegni). Lo scritto esamina il consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica come cliente la persona già conosciuta dal banchiere per avervi intrattenuto, prima della presentazione dell’assegno sbarrato, abituali rapporti di affari che contraddistinguono il servizio bancario. Tale orientamento è apparso in linea con la ratio della clausola di sbarramento, volta a ridurre il rischio di pagamento dell’assegno ad un portatore illegittimo, in conseguenza della sottrazione o dello smarrimento dello stesso.
Osservazioni a Cass., Sez. I, 22 settembre 2005, n. 18642
ACCETTELLA, Francesco
2007-01-01
Abstract
L’articolo rappresenta una breve nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18642/2005, sul concetto di cliente del banchiere nell’ambito della disciplina dell’assegno sbarrato (art. 41 legge assegni). Lo scritto esamina il consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica come cliente la persona già conosciuta dal banchiere per avervi intrattenuto, prima della presentazione dell’assegno sbarrato, abituali rapporti di affari che contraddistinguono il servizio bancario. Tale orientamento è apparso in linea con la ratio della clausola di sbarramento, volta a ridurre il rischio di pagamento dell’assegno ad un portatore illegittimo, in conseguenza della sottrazione o dello smarrimento dello stesso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.