L’articolo costituisce una nota di commento alla pronuncia della Cassazione del 13 maggio 2005 in tema di assegni non trasferibili. Esso affronta la controversa e risalente questione della liberatorietà per la banca del pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore, di cui al secondo comma dell’art. 43 legge assegni (r.d. n. 1736/1933). In primo luogo, vengono illustrati gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo orientamento, la banca si libera se paga un assegno non trasferibile a favore di un soggetto apparentemente legittimato a riceverlo (anche se non titolare del diritto), purché abbia proceduto ad una sua diligente identificazione. Secondo una diversa tesi, invece, il pagamento di assegno non trasferibile effettuato all’apparente legittimato non è liberatorio, a prescindere dall’assenza di colpa o dolo da parte della banca nell’erronea identificazione del prenditore. Dopo aver esaminato gli argomenti dottrinali a favore e contro le tesi in discorso, il lavoro si sofferma sulle finalità della clausola di intrasferibilità e sulla natura della norma di cui all’art. 43 legge assegni. A tale ultimo riguardo, ci si chiede se la norma in esame costituisca una previsione speciale rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetti a legittimazione variabile e rispetto all’art. 1189 cod. civ., riguardante il pagamento al creditore apparente.

Pagamento di assegno non trasferibile a persona qualificatasi come rappresentante del prenditore

ACCETTELLA, Francesco
2006-01-01

Abstract

L’articolo costituisce una nota di commento alla pronuncia della Cassazione del 13 maggio 2005 in tema di assegni non trasferibili. Esso affronta la controversa e risalente questione della liberatorietà per la banca del pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore, di cui al secondo comma dell’art. 43 legge assegni (r.d. n. 1736/1933). In primo luogo, vengono illustrati gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo orientamento, la banca si libera se paga un assegno non trasferibile a favore di un soggetto apparentemente legittimato a riceverlo (anche se non titolare del diritto), purché abbia proceduto ad una sua diligente identificazione. Secondo una diversa tesi, invece, il pagamento di assegno non trasferibile effettuato all’apparente legittimato non è liberatorio, a prescindere dall’assenza di colpa o dolo da parte della banca nell’erronea identificazione del prenditore. Dopo aver esaminato gli argomenti dottrinali a favore e contro le tesi in discorso, il lavoro si sofferma sulle finalità della clausola di intrasferibilità e sulla natura della norma di cui all’art. 43 legge assegni. A tale ultimo riguardo, ci si chiede se la norma in esame costituisca una previsione speciale rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetti a legittimazione variabile e rispetto all’art. 1189 cod. civ., riguardante il pagamento al creditore apparente.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/591531
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