L’articolo costituisce una nota di commento a tre sentenze - una della Cassazione (n. 18316/2007) e due di merito (Trib. Milano, 12 settembre 2007, e Trib. Cagliari, 12 ottobre 2006) - in tema di protesto di assegni con firma di traenza falsa. Dopo una breve premessa circa le funzioni del protesto, l’articolo si sofferma sulla prassi relativa all’indicazione negli atti di protesto del nome del traente-correntista. Ciò avviene, in particolare, quando l’assegno rechi una firma falsa, che riproduca il nome ed il cognome del titolare del conto, ovvero illeggibile. Una simile prassi è criticata sia per ragioni di opportunità sia perché non conforme ai principî di diritto cartolare. La parte conclusiva dello scritto mira a verificare a chi sia addebitabile la responsabilità per i danni arrecati al soggetto protestato da una illegittima levata del protesto. Sotto questo profilo, si esamina l’orientamento della Cassazione secondo cui il fatto che il protesto sia un atto autentico di competenza di un notaio (o di un ufficiale giudiziario) non impedisce la responsabilità concorrente della banca trattaria, quando il danno da levata del protesto si è prodotto per un comportamento imputabile alla stessa.
Protesto di assegni con firma di traenza falsa: tra tutela del correntista e responsabilità della banca
ACCETTELLA, Francesco
2008-01-01
Abstract
L’articolo costituisce una nota di commento a tre sentenze - una della Cassazione (n. 18316/2007) e due di merito (Trib. Milano, 12 settembre 2007, e Trib. Cagliari, 12 ottobre 2006) - in tema di protesto di assegni con firma di traenza falsa. Dopo una breve premessa circa le funzioni del protesto, l’articolo si sofferma sulla prassi relativa all’indicazione negli atti di protesto del nome del traente-correntista. Ciò avviene, in particolare, quando l’assegno rechi una firma falsa, che riproduca il nome ed il cognome del titolare del conto, ovvero illeggibile. Una simile prassi è criticata sia per ragioni di opportunità sia perché non conforme ai principî di diritto cartolare. La parte conclusiva dello scritto mira a verificare a chi sia addebitabile la responsabilità per i danni arrecati al soggetto protestato da una illegittima levata del protesto. Sotto questo profilo, si esamina l’orientamento della Cassazione secondo cui il fatto che il protesto sia un atto autentico di competenza di un notaio (o di un ufficiale giudiziario) non impedisce la responsabilità concorrente della banca trattaria, quando il danno da levata del protesto si è prodotto per un comportamento imputabile alla stessa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.