L’articolo rappresenta una breve nota di commento alle sentenze del Tribunale di Milano del 3 giugno 2008 e del 20 novembre 2007, in materia di conflitto di interessi dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento. Lo scritto affronta il profilo del nesso causale tra la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi su di esso gravanti in caso di conflitto di interessi e la decisione assunta dall’investitore di effettuare l’investimento poi rivelatosi dannoso. Ci si sofferma, in particolare, sull’obbligo dell’intermediario di astenersi dal compimento dell’operazione in assenza di una preventiva informazione del cliente e dell’autorizzazione espressa da parte di quest’ultimo.
Osservazioni a Trib. Milano, 3 giugno 2008, e Trib. Milano, 20 novembre 2007
ACCETTELLA, Francesco
2009-01-01
Abstract
L’articolo rappresenta una breve nota di commento alle sentenze del Tribunale di Milano del 3 giugno 2008 e del 20 novembre 2007, in materia di conflitto di interessi dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento. Lo scritto affronta il profilo del nesso causale tra la violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi su di esso gravanti in caso di conflitto di interessi e la decisione assunta dall’investitore di effettuare l’investimento poi rivelatosi dannoso. Ci si sofferma, in particolare, sull’obbligo dell’intermediario di astenersi dal compimento dell’operazione in assenza di una preventiva informazione del cliente e dell’autorizzazione espressa da parte di quest’ultimo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.