L’esigenza di «civilizzazione» della giustizia disciplinare sportiva ha alimentato il graduale adeguamento delle procedure e dei rimedi giustiziali previsti nei codici e negli statuti federali agli standard costituzionali (obiettivati nell’art. 111 cost.) che assistono l’esercizio della funzione giurisdizionale. Tale evoluzione è peraltro da ultimo culminata – in concomitanza con la riforma del 2014 – nell’adozione dei nuovi «Principi di giustizia sportiva» del CONI, i quali identificano un nucleo di garanzie sostanziali e processuali segnando un’importante tappa nell’affermazione del «giusto processo sportivo». Tuttavia, nell’attuale scenario del diritto vivente, ad allontanare dal traguardo di una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali degli incolpati concorre il penalizzante orientamento giurisprudenziale – avallato dalla Corte costituzionale – che consente di impugnare dinanzi al giudice amministrativo statale i provvedimenti disciplinari illegittimi (rectius, ingiusti) soltanto ai limitati fini del risarcimento del danno [The impulse of «civilization» of sport disciplinary justice has promoted the gradual adjustment of the procedures and remedies provided by federal codes and statutes to the constitutional standards (portrayed in Article 111 of the Italian Constitution) required for the judicial capacity. This evolution is recently culminated – in conjunction with the reform of 2014 – in the adoption of the new «Principles of sport justice» of C.O.N.I., which identify a core of substantive and procedural guarantees marking an important step in the affirmation of «due process» in sport law. However, in the current scenery, to move away from the goal of a full and effective protection of the fundamental rights of the accused concurs the penalizing jurisprudence – endorsed by the Constitutional Court – that allows to appeal the unlawful disciplinary sanctions before the administrative courts only to obtain the compensation for the loss suffered].

La «civilizzazione» della giustizia disciplinare sportiva

Angelone, Marco
2015-01-01

Abstract

L’esigenza di «civilizzazione» della giustizia disciplinare sportiva ha alimentato il graduale adeguamento delle procedure e dei rimedi giustiziali previsti nei codici e negli statuti federali agli standard costituzionali (obiettivati nell’art. 111 cost.) che assistono l’esercizio della funzione giurisdizionale. Tale evoluzione è peraltro da ultimo culminata – in concomitanza con la riforma del 2014 – nell’adozione dei nuovi «Principi di giustizia sportiva» del CONI, i quali identificano un nucleo di garanzie sostanziali e processuali segnando un’importante tappa nell’affermazione del «giusto processo sportivo». Tuttavia, nell’attuale scenario del diritto vivente, ad allontanare dal traguardo di una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali degli incolpati concorre il penalizzante orientamento giurisprudenziale – avallato dalla Corte costituzionale – che consente di impugnare dinanzi al giudice amministrativo statale i provvedimenti disciplinari illegittimi (rectius, ingiusti) soltanto ai limitati fini del risarcimento del danno [The impulse of «civilization» of sport disciplinary justice has promoted the gradual adjustment of the procedures and remedies provided by federal codes and statutes to the constitutional standards (portrayed in Article 111 of the Italian Constitution) required for the judicial capacity. This evolution is recently culminated – in conjunction with the reform of 2014 – in the adoption of the new «Principles of sport justice» of C.O.N.I., which identify a core of substantive and procedural guarantees marking an important step in the affirmation of «due process» in sport law. However, in the current scenery, to move away from the goal of a full and effective protection of the fundamental rights of the accused concurs the penalizing jurisprudence – endorsed by the Constitutional Court – that allows to appeal the unlawful disciplinary sanctions before the administrative courts only to obtain the compensation for the loss suffered].
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