In linea di continuità con quanto previsto nei previgenti regimi di prelievo (TARSU e TIA) destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, anche nella TARI l’applicazione del tributo è limitata alle superfici dei locali e delle aree potenzialmente produttive di rifiuto urbani e assimilati agli urbani . Viene infine specificato che gli immobili tassabili devono essere “suscettibili di produrre rifiuti urbani”, pertanto, per evitare la tassazione non è sufficiente la mancata produzione di rifiuti ma è necessaria l’oggettiva e radicale impossibilità a produrli ; inoltre, a determinate condizioni, sono intassabili le superfici su cui si formino sostanze diverse dai rifiuti urbani. Recentemente la tematica riguardante l’applicazione della TARI alle attività produttive è stata oggetto di atti di indirizzo a seguito di una modifica della disciplina che ha introdotto due elementi di novità. Il primo riguarda il regime dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e l’altro, l’introduzione del divieto di assimilazione e quindi di intassabilità per i rifiuti speciali prodotti nei magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive .
L'applicazione della Tari alle attività d'impresa
VERRIGNI, CATERINA
2015-01-01
Abstract
In linea di continuità con quanto previsto nei previgenti regimi di prelievo (TARSU e TIA) destinati al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, anche nella TARI l’applicazione del tributo è limitata alle superfici dei locali e delle aree potenzialmente produttive di rifiuto urbani e assimilati agli urbani . Viene infine specificato che gli immobili tassabili devono essere “suscettibili di produrre rifiuti urbani”, pertanto, per evitare la tassazione non è sufficiente la mancata produzione di rifiuti ma è necessaria l’oggettiva e radicale impossibilità a produrli ; inoltre, a determinate condizioni, sono intassabili le superfici su cui si formino sostanze diverse dai rifiuti urbani. Recentemente la tematica riguardante l’applicazione della TARI alle attività produttive è stata oggetto di atti di indirizzo a seguito di una modifica della disciplina che ha introdotto due elementi di novità. Il primo riguarda il regime dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e l’altro, l’introduzione del divieto di assimilazione e quindi di intassabilità per i rifiuti speciali prodotti nei magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive .File | Dimensione | Formato | |
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