Il concetto di RAEE (rifiuti di Apparecchi elettrici ed elettronici) è stato introdotto in ambito comunita-rio dalla Direttiva 2002/96/Ce la quale “reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-che ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume di rifiuti da smaltire”. Il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 recepisce le due direttive europee 2002/95/Cee 2002/96/Ce. rientrano nel campo di applicazione di tale decreto tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche comprese nell’Allegato IA:–Grandi elettrodomestici,–Piccoli elettrodomestici,–Apparecchiature informatiche e per telecomu-nicazioni,–Apparecchiature di consumo,–Apparecchiature di illuminazione,–Strumenti elettrici ed elettronici,–Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero,–Dispositivi medici,–Strumenti di monitoraggio e di controllo,–Distributori automatici.ogni categoria racchiude un elenco di esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione. Secondo la normativa, produttori e venditori hanno l’obbligo di ritiro dell’usato a fronte dell’acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo. Inoltre, tutti i prodotti messi sul mercato dopo l’entrata in vigo-re del decreto dovranno riportare in modo chiaro e indelebile indicazioni sul produttore e il simbolo della raccolta differenziata dei rAee e, ancora, en-tro un anno i produttori dovranno allestire sistemi di raccolta separata dei rAee, o demandandoli a terzi oppure consorziandosi tra loro o ancora con-venzionandosi con i Comuni. I centri presso i quali verranno radunati i rifiuti devono garantire l’integrità degli stessi per la messa in sicurezza dei rAee storici e ottimizzare il reimpiego e il riciclo dei materiali e dei componenti. A tale scopo, i produttori dovranno anche informare i centri di raccolta e riciclo circa i componenti e i materiali che compongono l’apparec-chio. Questi obblighi riguardano anche i produttori che utilizzano per la vendita i mezzi di comunica-zione a distanza: anche loro dovranno adeguarsi ai vincoli del decreto e contribuire a finanziare i centri di raccolta separata e di riciclo.Il provvedimento stabilisce anche le sanzioni e per gli inadempienti e prevede la costituzione di due comitati: uno per la vigilanza e il controllo e uno d’indirizzo presso il ministero dell’Ambiente

Un modello territoriale per lo smaltimento e recupero dei RAEE.

PATTARA, CLAUDIO;
2007-01-01

Abstract

Il concetto di RAEE (rifiuti di Apparecchi elettrici ed elettronici) è stato introdotto in ambito comunita-rio dalla Direttiva 2002/96/Ce la quale “reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-che ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume di rifiuti da smaltire”. Il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 recepisce le due direttive europee 2002/95/Cee 2002/96/Ce. rientrano nel campo di applicazione di tale decreto tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche comprese nell’Allegato IA:–Grandi elettrodomestici,–Piccoli elettrodomestici,–Apparecchiature informatiche e per telecomu-nicazioni,–Apparecchiature di consumo,–Apparecchiature di illuminazione,–Strumenti elettrici ed elettronici,–Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero,–Dispositivi medici,–Strumenti di monitoraggio e di controllo,–Distributori automatici.ogni categoria racchiude un elenco di esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione. Secondo la normativa, produttori e venditori hanno l’obbligo di ritiro dell’usato a fronte dell’acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo. Inoltre, tutti i prodotti messi sul mercato dopo l’entrata in vigo-re del decreto dovranno riportare in modo chiaro e indelebile indicazioni sul produttore e il simbolo della raccolta differenziata dei rAee e, ancora, en-tro un anno i produttori dovranno allestire sistemi di raccolta separata dei rAee, o demandandoli a terzi oppure consorziandosi tra loro o ancora con-venzionandosi con i Comuni. I centri presso i quali verranno radunati i rifiuti devono garantire l’integrità degli stessi per la messa in sicurezza dei rAee storici e ottimizzare il reimpiego e il riciclo dei materiali e dei componenti. A tale scopo, i produttori dovranno anche informare i centri di raccolta e riciclo circa i componenti e i materiali che compongono l’apparec-chio. Questi obblighi riguardano anche i produttori che utilizzano per la vendita i mezzi di comunica-zione a distanza: anche loro dovranno adeguarsi ai vincoli del decreto e contribuire a finanziare i centri di raccolta separata e di riciclo.Il provvedimento stabilisce anche le sanzioni e per gli inadempienti e prevede la costituzione di due comitati: uno per la vigilanza e il controllo e uno d’indirizzo presso il ministero dell’Ambiente
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