Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, momento dal quale dovrà essere garantito l’allineamento fra le normative nazionali in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni previste nel testo comunitario. Nel Considerando n. 4 del Regolamento si afferma il carattere “relativo” del diritto alla protezione dei dati personali e il richiamo alla «funzione sociale». Nel presente scritto si ricostruisce il significato della norma, chiedendosi se sia possibile individuare una chiave di lettura dalle tradizionali argomentazioni elaborate in relazione alla “funzionalizzazione” del diritto di proprietà. Inoltre, si definisce l’oggetto e il contenuto del “diritto all’autodeterminazione informativa”, la ratio dell’impianto normativo in materia e, attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, si cerca di individuare l’esatta portata della formula «funzione sociale», contestualizzata nel riferimento a questa fondamentale pretesa della persona.

Sulla "funzione sociale" del diritto alla protezione dei dati personali

RICCI, Annarita
2017-01-01

Abstract

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, momento dal quale dovrà essere garantito l’allineamento fra le normative nazionali in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni previste nel testo comunitario. Nel Considerando n. 4 del Regolamento si afferma il carattere “relativo” del diritto alla protezione dei dati personali e il richiamo alla «funzione sociale». Nel presente scritto si ricostruisce il significato della norma, chiedendosi se sia possibile individuare una chiave di lettura dalle tradizionali argomentazioni elaborate in relazione alla “funzionalizzazione” del diritto di proprietà. Inoltre, si definisce l’oggetto e il contenuto del “diritto all’autodeterminazione informativa”, la ratio dell’impianto normativo in materia e, attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, si cerca di individuare l’esatta portata della formula «funzione sociale», contestualizzata nel riferimento a questa fondamentale pretesa della persona.
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