Qualora il terzo incaricato dalle parti non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, né ad essa provvedano le parti direttamente, e una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all’adempimento della prestazione, la relativa controversia – che ha per oggetto il predetto adempimento e il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire – può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell’economia processuale, dal giudice, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la «ratio» dell’art. 1349 c.c., il contratto nel suo manchevole elemento. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter individuare giudizialmente, al posto del terzo, la superficie da distaccare in base agli accordi di divisione, nell’assunto che non fosse manifestamente iniqua la compiuta valutazione tecnica di non determinazione dell’oggetto del contratto). L’iniquità è un attributo della determinazione dell’oggetto contrattuale che sia stata positivamente operata da parte del terzo. Pertanto, il giudice di merito non può esaurire il giudizio nella valutazione di non manifesta iniquità della scelta dell’arbitratore di non addivenire alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, dovendo invece accertare se sussistono i presupposti di quella determinazione e, in caso affermativo, provvedere a integrare il negozio mediante l’indicazione dell’elemento mancante.

Può dirsi equa la scelta del terzo arbitratore di non determinare l’oggetto del contratto?

Angelone, Marco
2019-01-01

Abstract

Qualora il terzo incaricato dalle parti non addivenga alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, né ad essa provvedano le parti direttamente, e una di esse adisca il giudice chiedendo la condanna della controparte all’adempimento della prestazione, la relativa controversia – che ha per oggetto il predetto adempimento e il necessario presupposto della determinazione della prestazione da eseguire – può essere risolta direttamente, anche per il principio generale dell’economia processuale, dal giudice, con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, quanto alla determinazione e secondo la «ratio» dell’art. 1349 c.c., il contratto nel suo manchevole elemento. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter individuare giudizialmente, al posto del terzo, la superficie da distaccare in base agli accordi di divisione, nell’assunto che non fosse manifestamente iniqua la compiuta valutazione tecnica di non determinazione dell’oggetto del contratto). L’iniquità è un attributo della determinazione dell’oggetto contrattuale che sia stata positivamente operata da parte del terzo. Pertanto, il giudice di merito non può esaurire il giudizio nella valutazione di non manifesta iniquità della scelta dell’arbitratore di non addivenire alla determinazione della prestazione dedotta in contratto, dovendo invece accertare se sussistono i presupposti di quella determinazione e, in caso affermativo, provvedere a integrare il negozio mediante l’indicazione dell’elemento mancante.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/718561
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact