Lo scritto esamina le novità relative ai criteri della quantificazione del danno risarcibile dagli amministratori di società di capitali, che proseguano l’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, alla luce dell'art. 2486, comma 3°, c.c. (introdotto dall’art. 378 del codice della crisi e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Inoltre, si analizza se tali criteri possano essere estesi anche alle situazioni in cui l’obbligo di gestione conservativa sia correlato ad altre circostanze, quali la perdita della continuità aziendale e il verificarsi di una condizione di crisi.
La quantificazione del danno risarcibile dagli amministratori in presenza di una causa di scioglimento a norma del nuovo art. 2486, comma 3°, c.c.
Luciana Romualdi
2020-01-01
Abstract
Lo scritto esamina le novità relative ai criteri della quantificazione del danno risarcibile dagli amministratori di società di capitali, che proseguano l’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, alla luce dell'art. 2486, comma 3°, c.c. (introdotto dall’art. 378 del codice della crisi e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Inoltre, si analizza se tali criteri possano essere estesi anche alle situazioni in cui l’obbligo di gestione conservativa sia correlato ad altre circostanze, quali la perdita della continuità aziendale e il verificarsi di una condizione di crisi.File in questo prodotto:
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