lo studio osserva e discute il tema del rapporto fra primato del diritto unionale e autonomia procedurale degli Stati da una prospettiva in parte inedita, che si può scorgere traendo spunto da una recente decisione della Corte di giustizia (Caso Polonia), resa a definizione di un rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo. La prospettiva offerta dalla Corte è quella del rafforzamento del regime del primato dell’Unione rispetto all’autonomia degli Stati. Tale rafforzamento avviene considerando l’opposto principio dell’autonomia procedurale o processuale degli ordinamenti nazionali come recessivo a favore del primato non solo quando sia necessario garantire i principi di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale, ma – in via preliminare, generale e trasversale – tutte le volte in cui gli apparati e le procedure stabiliti nell’esercizio di quell’autonomia possano trovarsi o si trovino – rispettivamente – ad applicare (gli uni) e a essere usate per applicare (le altre) il diritto dell’Unione. La considerazione dei principi di effettività e di equivalenza viene quindi assorbita, nel modo che lo studio contribuisce a chiarire, da quella del principio di attribuzione, del quale è non solo evidenziata l’efficacia trasversale, ma altresì quella ‘potenziale’, assumendo rilievo anche la eventuale necessità, per il giudice nazionale, di applicare in futuro il diritto dell’Unione.

Il significato ‘trasversale’ e ‘potenziale’ del principio di attribuzione quale strumento per rafforzare il regime del primato rispetto al regime dell’autonomia procedurale

MELANIA D'ANGELOSANTE
2022-01-01

Abstract

lo studio osserva e discute il tema del rapporto fra primato del diritto unionale e autonomia procedurale degli Stati da una prospettiva in parte inedita, che si può scorgere traendo spunto da una recente decisione della Corte di giustizia (Caso Polonia), resa a definizione di un rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo. La prospettiva offerta dalla Corte è quella del rafforzamento del regime del primato dell’Unione rispetto all’autonomia degli Stati. Tale rafforzamento avviene considerando l’opposto principio dell’autonomia procedurale o processuale degli ordinamenti nazionali come recessivo a favore del primato non solo quando sia necessario garantire i principi di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale, ma – in via preliminare, generale e trasversale – tutte le volte in cui gli apparati e le procedure stabiliti nell’esercizio di quell’autonomia possano trovarsi o si trovino – rispettivamente – ad applicare (gli uni) e a essere usate per applicare (le altre) il diritto dell’Unione. La considerazione dei principi di effettività e di equivalenza viene quindi assorbita, nel modo che lo studio contribuisce a chiarire, da quella del principio di attribuzione, del quale è non solo evidenziata l’efficacia trasversale, ma altresì quella ‘potenziale’, assumendo rilievo anche la eventuale necessità, per il giudice nazionale, di applicare in futuro il diritto dell’Unione.
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