Il nuovo art. 590-sexies, comma 2, c.p. predica la non punibilità del medico per l'evento lesivo o mortale, cagionato per sua imperizia, ma nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali che ne governano l'attività di cura. Il lavoro si prefigge l'obiettivo di eleggere le best practices mediche a guida per il giudice del merito, che dovrà necessariamente escludere il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento infausto, allorquando, da parte dell'agente, vi sia stata l'individuazione delle migliori prassi adatte al caso e le medesime siano state applicate correttamente. Tanto impone, in quei casi, di mandare assolto il professionista con la più liberatoria tra le formule ex art. 530 c.p.p. ("il fatto non sussiste", anziché "il fatto non costituisce reato"), con i susseguenti effetti extrapenali indicati dall'art. 652 c.p.p., che impediscono al danneggiato, una volta chiusa la vertenza penale, di proporre all'autorità civile la domanda per il risarcimento del nocumento cagionato dal reato.
Responsabilità medica: linee guida, formule assolutorie e prerogative del danneggiato da errore medico [Medical Malpractice: Guidelines, Acquittal Reasons and Prerogatives of the Party Damaged]
Trapella Francesco
2019-01-01
Abstract
Il nuovo art. 590-sexies, comma 2, c.p. predica la non punibilità del medico per l'evento lesivo o mortale, cagionato per sua imperizia, ma nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali che ne governano l'attività di cura. Il lavoro si prefigge l'obiettivo di eleggere le best practices mediche a guida per il giudice del merito, che dovrà necessariamente escludere il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento infausto, allorquando, da parte dell'agente, vi sia stata l'individuazione delle migliori prassi adatte al caso e le medesime siano state applicate correttamente. Tanto impone, in quei casi, di mandare assolto il professionista con la più liberatoria tra le formule ex art. 530 c.p.p. ("il fatto non sussiste", anziché "il fatto non costituisce reato"), con i susseguenti effetti extrapenali indicati dall'art. 652 c.p.p., che impediscono al danneggiato, una volta chiusa la vertenza penale, di proporre all'autorità civile la domanda per il risarcimento del nocumento cagionato dal reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.