Il nuovo art. 444, comma 1-ter, c.p.p., introdotto con legge 27 maggio 2015, n. 69, impone la restituzione del prezzo o del profitto del reato all’imputato che intenda accedere al patteggiamento per i delitti ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p. Si tratta di uno strumento a tutela della pubblica amministrazione; il lavoro punta a comprendere che cosa debba intendersi per “prezzo”, “profitto” e “restituzione” nei reati corruttivi, e a valutare la critica da alcuni mossa di incostituzionalità della norma, che non estende tale meccanismo restitutorio ai delitti contro il privato patrimonio.
Il patteggiamento nei giudizi per reati corruttivi
Trapella Francesco
2016-01-01
Abstract
Il nuovo art. 444, comma 1-ter, c.p.p., introdotto con legge 27 maggio 2015, n. 69, impone la restituzione del prezzo o del profitto del reato all’imputato che intenda accedere al patteggiamento per i delitti ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p. Si tratta di uno strumento a tutela della pubblica amministrazione; il lavoro punta a comprendere che cosa debba intendersi per “prezzo”, “profitto” e “restituzione” nei reati corruttivi, e a valutare la critica da alcuni mossa di incostituzionalità della norma, che non estende tale meccanismo restitutorio ai delitti contro il privato patrimonio.File in questo prodotto:
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