Gli artt. 186, comma 9bis e 187, comma 8bis, c.str. demandano anche al “giudice che procede” il controllo ultimo su eventuali violazioni commesse nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità dal condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Un’interpretazione letterale impone, così, di ritenere compibile, o almeno iniziabile, la prestazione socialmente utile prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Questa conclusione contrasta, però, con la prassi di diversi uffici giudiziari e con il parere di chi la ritiene elusiva della presunzione di non colpevolezza e delle regole ordinarie che disciplinano il procedimento di esecuzione.

Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità ante iudicatum

Trapella Francesco
2014-01-01

Abstract

Gli artt. 186, comma 9bis e 187, comma 8bis, c.str. demandano anche al “giudice che procede” il controllo ultimo su eventuali violazioni commesse nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità dal condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Un’interpretazione letterale impone, così, di ritenere compibile, o almeno iniziabile, la prestazione socialmente utile prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Questa conclusione contrasta, però, con la prassi di diversi uffici giudiziari e con il parere di chi la ritiene elusiva della presunzione di non colpevolezza e delle regole ordinarie che disciplinano il procedimento di esecuzione.
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