La Corte di cassazione applica l'art. 159 c.p.p. al testimone (d'accusa) non comparso, dovendo egli essere ricercato in tutti i luoghi indicati dalla norma e in ogni altro che si renda opportuno date le peculiarità del contesto concreto. Solo dopo aver compiuto infruttuosamente tali ricerche, il giudice potrà ritenere l'irreperibilità del teste (con motivazione non apparente, non manifestamente illogica e non contraddittoria), consentendo, alle altre condizioni contemplate dall'art. 512 c.p.p., la lettura delle sue dichiarazioni pre-dibattimentali.

Teste d'accusa non reperibile, letture e diritto al confronto

Trapella Francesco
2012-01-01

Abstract

La Corte di cassazione applica l'art. 159 c.p.p. al testimone (d'accusa) non comparso, dovendo egli essere ricercato in tutti i luoghi indicati dalla norma e in ogni altro che si renda opportuno date le peculiarità del contesto concreto. Solo dopo aver compiuto infruttuosamente tali ricerche, il giudice potrà ritenere l'irreperibilità del teste (con motivazione non apparente, non manifestamente illogica e non contraddittoria), consentendo, alle altre condizioni contemplate dall'art. 512 c.p.p., la lettura delle sue dichiarazioni pre-dibattimentali.
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