Abstract: Nell’Unione Europea, l’individuazione, l’affermazione e la diffusione comunitaria di strumenti alternativi, extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution) come la mediazione, la conciliazione, l’arbitraggio, l’ombudsman sono avvenuti nell’ambito dell’urgenza di rendere il mercato interno effettivamente unico attraverso l’istituzione necessaria di procedure semplificate e agevolate di accesso alla giustizia transnazionale perché cittadini/consumatori e imprese non avessero impedimenti e ostacoli all’esercizio dei loro diritti. La dimensione comunicativa è ciò che fa delle ADR procedimenti alternativi e complementari a quelli giurisdizionali: spesso sono più adatti alla natura delle controversie; sono approcci consensuali; permettono alle parti d’instaurare il dialogo che sarebbe stato altrimenti impossibile, di valutare esse stesse l’opportunità di fare ricorso al giudice. La mediazione è un procedimento essenzialmente volontario, non vincolante e confidenziale in cui una o più persone neutre/indipendenti assistono le parti nel migliorare la loro comunicazione, al fine di aiutarle a risolvere le loro difficoltà e raggiungere un accordo reciprocamente accettabile. La comunicazione è la risorsa della mediazione, della mediazione sociale/familiare in particolare, ma il suo miglioramento - così comprensibilmente auspicabile per le relazioni - non può essere però un obiettivo nei casi di violenza strutturale delle interazioni. Non può esserlo perché perpetua la vittimizzazione. Nel 2011, l’art. 48 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa non ammetterà infatti dubbi sul divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie per tutte le forme di violenza di genere e domestica.

La dimensione comunicativa della mediazione nei documenti europei.

Sabrina Speranza
2021-01-01

Abstract

Abstract: Nell’Unione Europea, l’individuazione, l’affermazione e la diffusione comunitaria di strumenti alternativi, extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution) come la mediazione, la conciliazione, l’arbitraggio, l’ombudsman sono avvenuti nell’ambito dell’urgenza di rendere il mercato interno effettivamente unico attraverso l’istituzione necessaria di procedure semplificate e agevolate di accesso alla giustizia transnazionale perché cittadini/consumatori e imprese non avessero impedimenti e ostacoli all’esercizio dei loro diritti. La dimensione comunicativa è ciò che fa delle ADR procedimenti alternativi e complementari a quelli giurisdizionali: spesso sono più adatti alla natura delle controversie; sono approcci consensuali; permettono alle parti d’instaurare il dialogo che sarebbe stato altrimenti impossibile, di valutare esse stesse l’opportunità di fare ricorso al giudice. La mediazione è un procedimento essenzialmente volontario, non vincolante e confidenziale in cui una o più persone neutre/indipendenti assistono le parti nel migliorare la loro comunicazione, al fine di aiutarle a risolvere le loro difficoltà e raggiungere un accordo reciprocamente accettabile. La comunicazione è la risorsa della mediazione, della mediazione sociale/familiare in particolare, ma il suo miglioramento - così comprensibilmente auspicabile per le relazioni - non può essere però un obiettivo nei casi di violenza strutturale delle interazioni. Non può esserlo perché perpetua la vittimizzazione. Nel 2011, l’art. 48 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa non ammetterà infatti dubbi sul divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie per tutte le forme di violenza di genere e domestica.
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