Nel sistema tributario italiano non sussiste l’obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, essendo contemplato un semplice onere, al fine di incentivare l’adesione del contribuente in una logica di spontanea collaborazione. Laddove il contribuente non abbia predisposto l’apposita documentazione, saranno normalmente applicabili le sanzioni previste per infedele dichiarazione delle imposte dirette. Viceversa, ove il contribuente abbia predisposto la suddetta documentazione, ne abbia dato rituale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la esibisca in sede di controllo, non sarà punibile, qualora la documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro di conformità. Si tratta di un regime premiale, c.d. penalty protection, tratteggiato a livello internazionale, sulla base delle indicazioni dell’OCSE, volto ad incentivare azioni di disclousure e comportamenti collaborativi del contribuente, dando corpo ad una causa di non punibilità riconducibile alla logica dei c.d. modelli organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa delle società.

Le sanzioni in materia di prezzi di trasferimento

Lorenzo del Federico
2022-01-01

Abstract

Nel sistema tributario italiano non sussiste l’obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, essendo contemplato un semplice onere, al fine di incentivare l’adesione del contribuente in una logica di spontanea collaborazione. Laddove il contribuente non abbia predisposto l’apposita documentazione, saranno normalmente applicabili le sanzioni previste per infedele dichiarazione delle imposte dirette. Viceversa, ove il contribuente abbia predisposto la suddetta documentazione, ne abbia dato rituale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la esibisca in sede di controllo, non sarà punibile, qualora la documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro di conformità. Si tratta di un regime premiale, c.d. penalty protection, tratteggiato a livello internazionale, sulla base delle indicazioni dell’OCSE, volto ad incentivare azioni di disclousure e comportamenti collaborativi del contribuente, dando corpo ad una causa di non punibilità riconducibile alla logica dei c.d. modelli organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa delle società.
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