La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione, con le ordinanze nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006 e n. 13911 del 15.6.2006, viene definita “rivoluzionaria” nella parte in cui si afferma che, qualora il giudice amministrativo rigetti la domanda autonoma di risarcimento del danno per mancato preventivo annullamento dell’atto amministrativo, l’interessato è legittimato a chiedere la cassazione della sentenza per ingiusta declinatoria di giurisdizione. La Corte di Cassazione, infatti, in tali pronunce “maschera” da limite esterno (che giustifica il ricorso al sindacato sulla giurisdizione delle Sezioni Unite) una questione che attiene esclusivamente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo e, quindi, ai limiti interni del potere giurisdizionale. Questo orientamento viene valutato molto negativamente per l’evoluzione dello stesso diritto amministrativo perché priva il giudice amministrativo della autonomia nell’elaborazione della sua giurisprudenza che viene, in questo modo, uniformata ai principi posti dalla Corte di Cassazione. Questa situazione potrebbe portare alla proposizione di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

La "rivoluzione" operata dalla Corte di Cassazione sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in tema di pregiudiziale amministrativa

FANTI, VERA
2007-01-01

Abstract

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione, con le ordinanze nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006 e n. 13911 del 15.6.2006, viene definita “rivoluzionaria” nella parte in cui si afferma che, qualora il giudice amministrativo rigetti la domanda autonoma di risarcimento del danno per mancato preventivo annullamento dell’atto amministrativo, l’interessato è legittimato a chiedere la cassazione della sentenza per ingiusta declinatoria di giurisdizione. La Corte di Cassazione, infatti, in tali pronunce “maschera” da limite esterno (che giustifica il ricorso al sindacato sulla giurisdizione delle Sezioni Unite) una questione che attiene esclusivamente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo e, quindi, ai limiti interni del potere giurisdizionale. Questo orientamento viene valutato molto negativamente per l’evoluzione dello stesso diritto amministrativo perché priva il giudice amministrativo della autonomia nell’elaborazione della sua giurisprudenza che viene, in questo modo, uniformata ai principi posti dalla Corte di Cassazione. Questa situazione potrebbe portare alla proposizione di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.
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