Il presente lavoro trae spunto dalla vicenda giudiziaria che vede confrontarsi ormai da diversi anni la società californiana Meta ed il Bundeskartellamt, autorità garante della concorrenza tedesca. Si propone di esaminare il percorso argomentativo che ha portato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ad affermare, contrariamente a quanto ritenuto da buona parte della dottrina ed anche dalla stessa Commissione Europea in varie occasioni, che è possibile far cooperare insieme il diritto della concorrenza e la normativa in materia di protezione dei dati personali al fine di arginare l’abuso di potere informativo delle grandi società della rete. Abbandonando l’idea di matrice neoliberale secondo cui il diritto antitrust persegue solo la tutela dell’efficienza economica, i giudici del Lussemburgo hanno sostenuto che non solo una violazione della privacy può costituire un importante indizio dal quale desumere un pregiudizio dei principi della concorrenza, ma che l’esistenza di una posizione dominante può anche essere un elemento dal quale desumere un eventuale invalidità del consenso. È evidente che le due normative non possano procedere su “binari separati” e che una loro reciproca collaborazione consenta alle autorità garanti della concorrenza di ripensare ad una nuova teoria del danno concorrenziale in cui il valore pro-competitivo della data protection possa sostituirsi al parametro quantitativo del prezzo.

Meta Platforms Inc., già Facebook Inc. v. Bundeskartellamt: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea apre (finalmente) all’integrazione fra diritto antitrust e data protection.

Anna Licastro
2023-01-01

Abstract

Il presente lavoro trae spunto dalla vicenda giudiziaria che vede confrontarsi ormai da diversi anni la società californiana Meta ed il Bundeskartellamt, autorità garante della concorrenza tedesca. Si propone di esaminare il percorso argomentativo che ha portato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ad affermare, contrariamente a quanto ritenuto da buona parte della dottrina ed anche dalla stessa Commissione Europea in varie occasioni, che è possibile far cooperare insieme il diritto della concorrenza e la normativa in materia di protezione dei dati personali al fine di arginare l’abuso di potere informativo delle grandi società della rete. Abbandonando l’idea di matrice neoliberale secondo cui il diritto antitrust persegue solo la tutela dell’efficienza economica, i giudici del Lussemburgo hanno sostenuto che non solo una violazione della privacy può costituire un importante indizio dal quale desumere un pregiudizio dei principi della concorrenza, ma che l’esistenza di una posizione dominante può anche essere un elemento dal quale desumere un eventuale invalidità del consenso. È evidente che le due normative non possano procedere su “binari separati” e che una loro reciproca collaborazione consenta alle autorità garanti della concorrenza di ripensare ad una nuova teoria del danno concorrenziale in cui il valore pro-competitivo della data protection possa sostituirsi al parametro quantitativo del prezzo.
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