La legge 27 febbraio 2015, n. 18 prevede la responsabilità dello Stato per colpa grave del magistrato anche quando i danni derivino dall’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto o delle prove, nel ricorso delle fattispecie tipizzate della violazione manifesta della legge e del travisamento del fatto o delle prove, che l’A. cerca di configurare in termini più ampi rispetto ai primi orientamenti che cercano di sterilizzare la portata innovativa della recente riforma della responsabilità civile. L’interpretazione proposta sembra in linea con la Costituzione. La razionalità/ragionevolezza della scelta del legislatore del 2015 viene, infatti, affermata sulla base di un necessario bilanciamento del principio di indipendenza ed autonomia della magistratura con il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini, che peraltro deve trovare attuazione in un processo “giusto” (art. 111 Cost.), tale cioè da dare concreta e fedele attuazione all’assetto di interessi delineato dal diritto sostanziale. Il che impone che il processo sia regolato da un sistema processuale che preveda rimedi adeguati, atti a scongiurare l’abuso e l’esercizio di poteri arbitrari da parte del giudice.
Colpa grave del magistrato, responsabilità dello Stato e limiti del sindacato sul provvedimento giurisdizionale
MARTINO, ROBERTO
2016-01-01
Abstract
La legge 27 febbraio 2015, n. 18 prevede la responsabilità dello Stato per colpa grave del magistrato anche quando i danni derivino dall’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto o delle prove, nel ricorso delle fattispecie tipizzate della violazione manifesta della legge e del travisamento del fatto o delle prove, che l’A. cerca di configurare in termini più ampi rispetto ai primi orientamenti che cercano di sterilizzare la portata innovativa della recente riforma della responsabilità civile. L’interpretazione proposta sembra in linea con la Costituzione. La razionalità/ragionevolezza della scelta del legislatore del 2015 viene, infatti, affermata sulla base di un necessario bilanciamento del principio di indipendenza ed autonomia della magistratura con il diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini, che peraltro deve trovare attuazione in un processo “giusto” (art. 111 Cost.), tale cioè da dare concreta e fedele attuazione all’assetto di interessi delineato dal diritto sostanziale. Il che impone che il processo sia regolato da un sistema processuale che preveda rimedi adeguati, atti a scongiurare l’abuso e l’esercizio di poteri arbitrari da parte del giudice.File | Dimensione | Formato | |
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