Negli ultimi dieci anni il legislatore – nella direzione, già indicata dalla riforma del 1990, di conferire maggiore effettività alla pronuncia di primo grado – ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’inibitoria in appello. Lo scritto esamina essenzialmente i seguenti profili: i presupposti per la pronuncia della sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione della sentenza impugnata; il potere del giudice di condannare a una pena pecuniaria la parte che abbia proposto un’istanza d’inibitoria inammissibile o manifestamente infondata; la non impugnabilità dell’ordinanza che pronuncia sull’istanza di sospensione; la possibilità che, in sede di decisione sull’inibitoria, il giudice definisca il giudizio pronunziando sentenza a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. L’analisi mette in evidenza che gli interventi legislativi sopra indicati, tutti diretti a porre rimedio alla eccessiva durata dei processi in nome del principio della ragionevole durata, conducono ad una compressione dei diritti processuali delle parti, contraria alle fondamentali garanzie del diritto di azione e di difesa (art. 24 cost.). Da qui la necessità di un’interpretazione che, attraverso il bilanciamento dei principi costituzionali, non perda mai di vista la questione centrale: assicurare la giustizia sostanziale ai singoli individui.

Brevi riflessioni sulla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado: tra "efficientismo" processuale e tutela dei diritti delle parti (soccombenti)

MARTINO, ROBERTO
2014-01-01

Abstract

Negli ultimi dieci anni il legislatore – nella direzione, già indicata dalla riforma del 1990, di conferire maggiore effettività alla pronuncia di primo grado – ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’inibitoria in appello. Lo scritto esamina essenzialmente i seguenti profili: i presupposti per la pronuncia della sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione della sentenza impugnata; il potere del giudice di condannare a una pena pecuniaria la parte che abbia proposto un’istanza d’inibitoria inammissibile o manifestamente infondata; la non impugnabilità dell’ordinanza che pronuncia sull’istanza di sospensione; la possibilità che, in sede di decisione sull’inibitoria, il giudice definisca il giudizio pronunziando sentenza a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. L’analisi mette in evidenza che gli interventi legislativi sopra indicati, tutti diretti a porre rimedio alla eccessiva durata dei processi in nome del principio della ragionevole durata, conducono ad una compressione dei diritti processuali delle parti, contraria alle fondamentali garanzie del diritto di azione e di difesa (art. 24 cost.). Da qui la necessità di un’interpretazione che, attraverso il bilanciamento dei principi costituzionali, non perda mai di vista la questione centrale: assicurare la giustizia sostanziale ai singoli individui.
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