La questione della parziale illegittimità dell’art. 18 ord. penit., che, pure in mancanza di un pericolo per la sicurezza o per l’ordine in carcere, non prevede colloqui riservati tra il detenuto e il suo partner, va esaminata tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’art. 2 Cost., che impone di considerare il carcere tra le formazioni sociali e, quindi, come luogo di diritti: passaggio ineludibile per assicurare la funzione rieducativa prevista dall’art. 27, co. 3, Cost.

La garanzia di riservatezza dei colloqui con il partner: verso un’idea di carcere come “formazione sociale”

Francesco Trapella
2024-01-01

Abstract

La questione della parziale illegittimità dell’art. 18 ord. penit., che, pure in mancanza di un pericolo per la sicurezza o per l’ordine in carcere, non prevede colloqui riservati tra il detenuto e il suo partner, va esaminata tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’art. 2 Cost., che impone di considerare il carcere tra le formazioni sociali e, quindi, come luogo di diritti: passaggio ineludibile per assicurare la funzione rieducativa prevista dall’art. 27, co. 3, Cost.
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