Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano offre l’occasione per riflettere sui margini di applicabilità dell’art. 744 c.c., secondo il quale il bene perito per causa non imputabile al donatario non è soggetto a collazione. La peculiarità della vicenda è che i soggetti a favore dei quali sono destinati a operare gli istituti della collazione e dell’imputazione sono gli stessi ai quali è imputabile il presunto perimento «giuridico» del bene donato.

Il «perimento della cosa donata» imputabile ai coeredi beneficiari della collazione

marco tanzillo
2022-01-01

Abstract

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano offre l’occasione per riflettere sui margini di applicabilità dell’art. 744 c.c., secondo il quale il bene perito per causa non imputabile al donatario non è soggetto a collazione. La peculiarità della vicenda è che i soggetti a favore dei quali sono destinati a operare gli istituti della collazione e dell’imputazione sono gli stessi ai quali è imputabile il presunto perimento «giuridico» del bene donato.
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