L’A. ripercorre sinteticamente le tappe che hanno caratterizzato l’introduzione, a livello legislativo, dell’ufficio per il processo (UPP) e il successivo potenziamento dovuto al fatto che la principale misura di inverstimento del PNRR è rappresentata proprio dal rafforzamento di tale struttura organizzativa in vista del conseguimento degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato e della durata dei processi. Chiarisce, quindi, che le istanze (quantitative) di efficienza del sistema giudiziario possono entrare in conflitto con le istanze di efficacia del sistema medesimo, che si sostanziano nella effettività della tutela giurisdizionale e nella realizzazione del correlativo diritto dei singoli utenti della giustizia, tutte le volte in cui gli strumenti apprestati dal legislatore per perseguire – a costi invariati - l’obiettivo dell’efficienza del processo vanno ad incidere sul contraddittorio e sulle altre garanzie del giusto processo, al punto da minare l’effettività della tutela. Dopo aver evidenziato che, sul piano quantitativo, l’UPP ha conseguito risultati assai rilevanti in ordine all’abbattimento dell’arretrato e -in misura minore – in ordine alla riduzione della durata dei processi, il saggio cerca di operare una valutazione della nuova struttura nella prospettiva (qualitativa) della capacità dell’UPP di assicurare a “tutti” una tutela effettiva. Sotto questo profilo, l’A. cerca di evidenziare attraverso un’analisi dettagliata, che il contributo dell’UPP viene utilizzato, nella prassi di molti uffici giudiziari di merito, soprattutto nello studio del fascicolo e nella redazione di bozza del provvedimento, tanto che alcuni studiosi descrivono tale contributo in termini di “formazione progressiva” della decisione e motivazione “condivisa” dei provvedimenti. A tale ultimo riguardo si evidenzia, infine, che si può profilare un dubbio di illegittimità costituzionale – per contrasto della nuova disciplina con l’art. 102, comma 1, Cost. – e che, al di là di tale dubbio, l’aumentata efficienza assicurata dalla nuova struttura organizzativa sembra andare a discapito della qualità della risposta giurisdizionale e, in ultima analisi, del diritto degli utenti della giustizia ad una tutela giurisdizionale effettiva.

L'ufficio per il processo ai tempi del PNRR: una panacèa per la giustizia civile?

Roberto Martino
2025-01-01

Abstract

L’A. ripercorre sinteticamente le tappe che hanno caratterizzato l’introduzione, a livello legislativo, dell’ufficio per il processo (UPP) e il successivo potenziamento dovuto al fatto che la principale misura di inverstimento del PNRR è rappresentata proprio dal rafforzamento di tale struttura organizzativa in vista del conseguimento degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato e della durata dei processi. Chiarisce, quindi, che le istanze (quantitative) di efficienza del sistema giudiziario possono entrare in conflitto con le istanze di efficacia del sistema medesimo, che si sostanziano nella effettività della tutela giurisdizionale e nella realizzazione del correlativo diritto dei singoli utenti della giustizia, tutte le volte in cui gli strumenti apprestati dal legislatore per perseguire – a costi invariati - l’obiettivo dell’efficienza del processo vanno ad incidere sul contraddittorio e sulle altre garanzie del giusto processo, al punto da minare l’effettività della tutela. Dopo aver evidenziato che, sul piano quantitativo, l’UPP ha conseguito risultati assai rilevanti in ordine all’abbattimento dell’arretrato e -in misura minore – in ordine alla riduzione della durata dei processi, il saggio cerca di operare una valutazione della nuova struttura nella prospettiva (qualitativa) della capacità dell’UPP di assicurare a “tutti” una tutela effettiva. Sotto questo profilo, l’A. cerca di evidenziare attraverso un’analisi dettagliata, che il contributo dell’UPP viene utilizzato, nella prassi di molti uffici giudiziari di merito, soprattutto nello studio del fascicolo e nella redazione di bozza del provvedimento, tanto che alcuni studiosi descrivono tale contributo in termini di “formazione progressiva” della decisione e motivazione “condivisa” dei provvedimenti. A tale ultimo riguardo si evidenzia, infine, che si può profilare un dubbio di illegittimità costituzionale – per contrasto della nuova disciplina con l’art. 102, comma 1, Cost. – e che, al di là di tale dubbio, l’aumentata efficienza assicurata dalla nuova struttura organizzativa sembra andare a discapito della qualità della risposta giurisdizionale e, in ultima analisi, del diritto degli utenti della giustizia ad una tutela giurisdizionale effettiva.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11564/857773
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact