L’autrice sostiene che non tutte le forme di trattamento eguale sono immuni da discri- minazione. Sebbene strettamente connesso al principio di non discriminazione, il principio di neutralità può paradossalmente produrre effetti discriminatori quando interpretato in senso esclusivo, ossia quando mira a eliminare ogni manifestazione religiosa sul luogo di lavoro. Un simile approccio può comportare conseguenze pregiudizievoli, tra cui il licenziamento di chi intende esercitare liberamente il proprio diritto di manifestare la propria religione sul lavoro, compromettendo così il godimento di un più ampio insieme di diritti umani dei quali sono titolari. Inoltre, è dubbio che gli utenti dei servizi pubblici o i clienti di imprese private godano di un diritto a non essere esposti a manifestazioni religiose — un diritto, questo, non tutelato dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Di conseguenza, il divieto imposto ai lavoratori religiosi (in particolare alle donne) di esprimere le proprie convinzioni attraverso simboli o abiti non può essere giustificato invocando la finalità legittima della “protezione dei diritti e delle libertà altrui”, unico motivo che consente una deroga alla libertà di manifestazione religiosa. Tali divieti si traducono, pertanto, in politiche di discriminazione intersezionale fondate sul sesso e sulla religione. Così come non esiste un diritto dalla libertà di espressione, allo stesso modo non esiste un diritto a “non essere esposti” alla manifestazione religiosa: gli strumenti di tutela dei diritti umani non proteggono né chi rifiuta di tollerare espressioni offensive o satiriche, né chi non sopporta l’esibizione di simboli religiosi

Pregi e limiti dei divieti di discriminazione: imposizione di trattamenti paritari e riconoscimento delle differenze religiose

Paola Puoti
2025-01-01

Abstract

L’autrice sostiene che non tutte le forme di trattamento eguale sono immuni da discri- minazione. Sebbene strettamente connesso al principio di non discriminazione, il principio di neutralità può paradossalmente produrre effetti discriminatori quando interpretato in senso esclusivo, ossia quando mira a eliminare ogni manifestazione religiosa sul luogo di lavoro. Un simile approccio può comportare conseguenze pregiudizievoli, tra cui il licenziamento di chi intende esercitare liberamente il proprio diritto di manifestare la propria religione sul lavoro, compromettendo così il godimento di un più ampio insieme di diritti umani dei quali sono titolari. Inoltre, è dubbio che gli utenti dei servizi pubblici o i clienti di imprese private godano di un diritto a non essere esposti a manifestazioni religiose — un diritto, questo, non tutelato dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Di conseguenza, il divieto imposto ai lavoratori religiosi (in particolare alle donne) di esprimere le proprie convinzioni attraverso simboli o abiti non può essere giustificato invocando la finalità legittima della “protezione dei diritti e delle libertà altrui”, unico motivo che consente una deroga alla libertà di manifestazione religiosa. Tali divieti si traducono, pertanto, in politiche di discriminazione intersezionale fondate sul sesso e sulla religione. Così come non esiste un diritto dalla libertà di espressione, allo stesso modo non esiste un diritto a “non essere esposti” alla manifestazione religiosa: gli strumenti di tutela dei diritti umani non proteggono né chi rifiuta di tollerare espressioni offensive o satiriche, né chi non sopporta l’esibizione di simboli religiosi
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