L’articolo analizza criticamente la legge 6 giugno 2025, n. 82, nota come « legge Brambilla », evidenziandone l’apparente svolta verso una tutela penale diretta degli animali, in realtà caratterizzata da una forte selettività normativa e da elementi di populismo penale. Pur introducendo un inasprimento delle pene, nuove aggravanti e l’estensione della responsabilità degli enti ai reati del Titolo IX-bis, la riforma mantiene intatte le ampie esclusioni dell’art. 19-ter disp. att. c.p., rendendo di fatto irrilevante la tutela per gli animali impiegati nei settori produttivi, come l’allevamento intensivo e la sperimentazione. Il mutamento della rubrica del Titolo IX-bis e il riconoscimento formale dell’animale come soggetto offeso rappresentano una novità simbolica, ma non realizzano una transizione verso un autentico paradigma ecocentrico. Si evidenzia come la riforma non sia in grado di incidere sulle forme strutturali di sfruttamento animale e come l’effettività del nuovo impianto penale sia condizionata da criticità applicative e da possibili tensioni con i principi di proporzionalità, offensività e legalità

Analisi critica della legge 6 giugno 2025, n. 82 (c.d. "Legge Brambilla"): una prospettiva selettiva e populista nella tutela degli animali

Giovanni De Santis
2025-01-01

Abstract

L’articolo analizza criticamente la legge 6 giugno 2025, n. 82, nota come « legge Brambilla », evidenziandone l’apparente svolta verso una tutela penale diretta degli animali, in realtà caratterizzata da una forte selettività normativa e da elementi di populismo penale. Pur introducendo un inasprimento delle pene, nuove aggravanti e l’estensione della responsabilità degli enti ai reati del Titolo IX-bis, la riforma mantiene intatte le ampie esclusioni dell’art. 19-ter disp. att. c.p., rendendo di fatto irrilevante la tutela per gli animali impiegati nei settori produttivi, come l’allevamento intensivo e la sperimentazione. Il mutamento della rubrica del Titolo IX-bis e il riconoscimento formale dell’animale come soggetto offeso rappresentano una novità simbolica, ma non realizzano una transizione verso un autentico paradigma ecocentrico. Si evidenzia come la riforma non sia in grado di incidere sulle forme strutturali di sfruttamento animale e come l’effettività del nuovo impianto penale sia condizionata da criticità applicative e da possibili tensioni con i principi di proporzionalità, offensività e legalità
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