La privazione della libertà personale per i detenuti discriminati sulla base del genere[1], dell’orientamento sessuale[2] e dell’espressione di genere[3], mostra profili evidentemente problematici. Il presente lavoro avrà ad oggetto in particolare la condizione delle persone “in transito” o transgeneri (Lorenzetti, 2017) per le quali le criticità nella detenzione emergono in primo luogo, per le difficoltà di trovare loro una collocazione idonea in contesti inadeguati e già provati dal costante fenomeno del sovraffollamento carcerario (Di Muzio, 2017). In secondo luogo, perché la condizione “transessuale”, determina una crisi del sistema ordinamentale, incapace di “trattare” gli individui che non si riconoscono nelle categorie eteronormate individuate sulla base del sesso biologico M (maschio/ maschile) F (femmina/ femminile). Le discrasie più evidenti che si pongono per questi soggetti, già “vulnerabili” per caratteristiche personali e ancor di più per quelle situazionali- legate alla condizione di restrizione della libertà personale- non ha trovato soluzioni univoche[4]. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sposa soluzioni differenti, tra sistemi di allocazione in reparti dedicati, presso istituti femminili o maschili, e la collocazione in sezioni precauzionali (Lomazzi, 2015). Le modalità della detenzione sperimentate risultano inevitabilmente discriminatorie, se pensiamo al trattamento penitenziario, alle difficoltà di reperire medici specializzati, agli ostacoli legati all’applicazione delle misure alternative alla detenzione e alla mancanza di formazione specifica degli agenti penitenziari.Nella relazione annuale del Garante nazionale per la tutela delle persone private dalla libertà[5] si ribadisce la necessità che per le persone LGBTI sia garantita una formazione specifica da permettere il superamento degli ostacoli che in questi anni si sono riscontrati. Una vulnerabilità tanto visibile, che viene quasi ostentata nelle manifestazioni pubbliche come il pride, quanto invisibile e dimenticata all’interno della comunità e a livello ordinamentale. In termini numerici, la reclusione delle persone in transito, rappresenta un dato contenuto, per quanto è possibile conoscere dalle ricerche del DAP, risalenti al 2015 (Di Muzio, 2019). Le associazioni LGBTI denunciano che il numero sia maggiore, poiché le cifre diffuse, non tengono conto di coloro che hanno già effettuato l’operazione per il cambio di sesso. Rilevante ai fini della comprensione del termine transgender è la distinzione tra identità di genere e ruolo di genere. Per ruolo di genere deve intendersi la particolare condotta imposta dalla società in cui il soggetto vive in base al sesso di appartenenza: maschile o femminile. Gli individui vivono serenamente in base al ruolo di genere da loro atteso; ci sono, tuttavia, persone che non riescono a vivere in modo equilibrato il loro genere e ruolo rispetto al proprio sesso biologico: le aspettative sociali e culturali del mondo in cui vivono stridono con la loro identità di genere. Per identità di genere si intende, invece la percezione che ogni persona ha di sé. Il concetto di genere agisce su tre livelli principali: – il sesso biologico, definito da cromosomi sessuali, caratteri sessuali secondari e genitali; – la propria identità; – il genere che la società attribuisce all’individuo, basato principalmente su aspetto e comportamento. Le persone per cui questi tre livelli coincidono si definiscono cisgender. Il nostro ordinamento riconosce soltanto due generi, maschile e femminile: le persone che non si identificano in nessuno dei due vedono la loro identità non riconosciuta legalmente. Per una persona transgender il genere attribuito alla nascita e quello effettivo non collimano: esiste una discrepanza tra sesso biologico e genere. Il termine transgender può definirsi come termine “ombrello” poiché ospita al suo interno un ampio ventaglio di tipologie di individui, tutti accomunati dalla non corrispondenza tra genere percepito e sesso biologico. Difatti, vengono inclusi, nel termine suddetto coloro che si sono sottoposti ad un trattamento medico ormonale e chirurgico al fine di eliminare il disallineamento esistente tra il genere percepito ed il corpo posseduto, arrivando a modificare, a conclusione di tale complesso percorso, il proprio nome ed il sesso anagrafico. Questi individui sono denominati transessuali MtF (Male to Female) se, nati maschio e vogliono diventare femmina; e, viceversa, FtM (Female to Male) se, nate femmina e vogliono diventare maschio. Ma vengono ricompensi in tale termine anche coloro che potremmo definire “in transito” o “in cammino”: essi non hanno ancora compiuto o portato a termine il passaggio medico-chirurgico. Non tutte le persone transgender decidono di affrontare la transizione ormonale e chirurgica per modificare il proprio aspetto e i propri genitali (come la giurisprudenza di legittima riconosce non essere più condizione essenziale per richiedere la modifica del nome, e della propria identità). Il termine “transessuale” ha invece origini mediche e solitamente veniva e viene ancora usato per indicare una persona che si è sottoposta al cambio di sesso chirurgicamente. Ma oggi nella società ha assunto connotazioni dispregiative e si preferisce utilizzare il termine “transgender”. Per transgenderismo si intende il movimento politico-culturale che prefigura una visione dei sessi fluida: in aderenza a tale concezione, ogni persona può situarsi in qualsiasi posizione intermedia tra quelli che sono considerati i due estremi maschio/femmina. Tale movimento si è affermato negli anni ’90 ed i suoi sostenitori rifiutano la logica sessuale binaria secondo cui avere un’identità di genere non corrispondente al sesso biologico è considerato un disturbo. La prima questione che ci si pone quando si affronta la tematica di detenuti transessuali è quella posta direttamente dall’articolo 14, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (Canepa, Merlo, 2010) che pone una netta separazione in base al sesso di appartenenza, stabilendo che «le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto». In aderenza alla disposizione de quo, nell’assegnazione di un detenuto ad un determinato istituto o sezione, si fa riferimento al nome e al sesso anagrafico del soggetto: quindi il detenuto in transito (MtF), identificato da un documento di riconoscimento come maschio, viene assegnato ad un carcere o reparto destinato alla popolazione maschile; e questo a prescindere dalla sua volontà. Tale collocazione è percepita dalla persona come un mancato riconoscimento della propria identità di genere, generando nella stessa problemi di salute mentale. La ratio che ha orientato il legislatore verso la scelta di ripartire la popolazione detenuta in gruppi limitati suddivisi in istituti e sezioni è rappresentata dalla necessità di favorire l’individualizzazione di un trattamento (comma 1) rieducativo comune, cercando altresì di evitare influenze nocive reciproche (comma 2). Questa finalità è indicata nello specifico nel D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che, all’art. 32, terzo comma, dispone che «si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni» (Canepa, Merlo, 2010). In conformità alla suddetta previsione normativa, i detenuti transessuali, terminate le procedure relative all’ingresso in istituto e nel rispetto delle primarie esigenze sopra delineate, vengono assegnati di norma all’interno di istituti maschili, in sezioni apposite. In alcune realtà penitenziarie a causa del sovraffollamento e delle condizioni detentive particolarmente disagiate (Di Muzio, 2017), si è consolidata la prassi di accogliere, in sezioni o reparti appositamente finalizzati all’isolamento continuo, detenuti che avrebbero potuto facilmente subire minacce o violenze da parte degli altri ristretti. In questa categoria troviamo oltre alle persone transgender altre categorie invise alla restante popolazione carceraria (ad esempio i gay, bisessuali, ecc). I rimedi finora esperiti hanno tutti dato luogo a una doppia vittimizzazione per le persone transgender riconducibili a: difficoltà di accedere ai percorsi trattamentali, alle attività di istituto, a un adeguato servizio sanitario in relazione alla specificità dei loro bisogni di salute (Di Muzio, 2019). Le attività ricreative e trattamentali delle persone transgender all’interno della struttura penitenziaria restano rigidamente separate da quelle degli altri detenuti. Parimenti il regime di separazione crea ostacoli nell'accesso al lavoro all’esterno. Tutte le modalità detentive applicate risultano inevitabilmente discriminatorie se si considerano gli spazi di movimento, le ore d’aria concesse, l’accesso alla scolarizzazione, alla formazione, alle attività lavorativa, alle attività sportive, ecc. Difficile risulta anche poter disporre a livello nazionale di medici specializzati nel settore (ad esempio nel campo dell’endocrinologia) assegnati all’ambito penitenziario dal Servizio Sanitario Nazionale, a cui spetta la tutela della salute in carcere. Ancora più arduo è l’accesso a misure e pene alternative alla detenzione: per la maggior parte delle persone transessuali e transgender detenute l’assenza di un tessuto familiare e sociale all’esterno riduce ulteriormente le già scarse possibilità di trovare un’occupazione o una collocazione presso strutture idonee. Appaiono, altresì, rare anche le disponibilità nelle case di accoglienza per detenuti e nelle comunità terapeutiche, necessarie per percorsi riabilitativi alternativi alla detenzione. A tali discrasie di sistema si aggiungono le criticità dovute al mancato riconoscimento da parte del nostro Paese della transizione in essere da un genere ad un altro. Inoltre, un aspetto rilevante, da tenere in considerazione, è quello psicologico: spesso il disagio che accompagna lo stato di detenzione delle persone transessuali si manifesta in comportamenti autolesivi che fanno temere per la stessa sopravvivenza della persona ( XV Rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione). L’Amministrazione penitenziaria ha in questi anni tentato di affrontare tale questione, creando nelle carceri di Belluno, Roma, Napoli e Rimini, delle sezioni dedicate all’interno degli istituti maschili. A Firenze (Sollicciano) vi è invece una sezione collocata in uno spazio adiacente la sezione femminile che permette alla persona in transito una condivisione totale delle attività e degli spazi collettivi con le atre donne recluse garantendo loro una vigilanza attraverso personale prevalentemente femminile. Negli altri istituti di pena le persone transessuali e transgender vengono inserite nei reparti precauzionali insieme ai sex offenders, ai collaboratori di giustizia e agli ex appartenenti alle forze dell’ordine. La violenza sessuale dietro le sbarre, purtroppo, non è un fatto raro e i detenuti transessuali hanno maggiori probabilità di esserne vittime. La creazione di sezioni protette in carcere, però, non può essere considerata la soluzione a tali pericoli: i detenuti ubicati in queste sezioni si troveranno a scontare la propria pena in condizioni ancora più dure, doppiamente vittimizzati. Queste le considerazioni del Garante dei detenuti- Dott. Mauro Palma- nella relazione annuale sulla situazione delle carceri in Italia del 2017[6]. Egli ritiene che la netta separazione tra detenuti eterosessuali e LGBTQ violi in maniera preponderante la dignità di questi ultimi e considera importante trovare soluzioni alternative per garantire la tutela di tutti i detenuti. Creare sezioni apposite destinate ai detenuti omosessuali, per tutelarli da eventuali aggressioni omofobe o sessuali, può significare, indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha ipotizzate, escluderli dai percorsi trattamentali negando loro diritti riconosciuti agli altri detenuti. La protezione che deve essere garantita alla popolazione detenuta, non deve diminuire la partecipazione degli stessi alla normale vita carceraria, alle attività diretta al reinserimento e, a tutti i percorsi trattamentali predisposti. Pertanto, ove mai fosse necessaria per la loro sicurezza una particolare collocazione durante le ore di riposo, in apposite stanze detentive a essi riservate, questa non può e non deve consistere nella predisposizione di una sorta di situazione detentiva ad hoc, dove trasferire i soggetti detenuti in base all’orientamento sessuale. Un’organizzazione di siffatto tipo determinerebbe, non soltanto, una illegittima discriminazione di carattere personale, ma indurrebbe una situazione di isolamento ingiustificato e lesivo della normale dignità che va riconosciuta a qualsiasi persona. Ai fini di una migliore tutela delle condizioni detentive è da accogliere con favore la possibilità di ubicazione dei detenuti transessuali (MtF) negli istituti femminili o in penitenziari ove sono presenti sezioni femminili in considerazione delle loro esigenze trattamentali (Di Muzio, 2017), mentre per gli (FtM) ancora vi sono divergenze di vedute sulla loro ubicazione nei reparti maschili, anche per le violenze e gli abusi che potrebbero subire. La materia, quanto mai complessa e costantemente in divenire, richiede uno sforzo di informazione, formazione specifica e di soluzioni in linea con il rispetto della dignità della persona.
Che genere di carcere: la discriminazione dei detenuti trasgeneri
francesca di muzioCo-primo
2024-01-01
Abstract
La privazione della libertà personale per i detenuti discriminati sulla base del genere[1], dell’orientamento sessuale[2] e dell’espressione di genere[3], mostra profili evidentemente problematici. Il presente lavoro avrà ad oggetto in particolare la condizione delle persone “in transito” o transgeneri (Lorenzetti, 2017) per le quali le criticità nella detenzione emergono in primo luogo, per le difficoltà di trovare loro una collocazione idonea in contesti inadeguati e già provati dal costante fenomeno del sovraffollamento carcerario (Di Muzio, 2017). In secondo luogo, perché la condizione “transessuale”, determina una crisi del sistema ordinamentale, incapace di “trattare” gli individui che non si riconoscono nelle categorie eteronormate individuate sulla base del sesso biologico M (maschio/ maschile) F (femmina/ femminile). Le discrasie più evidenti che si pongono per questi soggetti, già “vulnerabili” per caratteristiche personali e ancor di più per quelle situazionali- legate alla condizione di restrizione della libertà personale- non ha trovato soluzioni univoche[4]. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sposa soluzioni differenti, tra sistemi di allocazione in reparti dedicati, presso istituti femminili o maschili, e la collocazione in sezioni precauzionali (Lomazzi, 2015). Le modalità della detenzione sperimentate risultano inevitabilmente discriminatorie, se pensiamo al trattamento penitenziario, alle difficoltà di reperire medici specializzati, agli ostacoli legati all’applicazione delle misure alternative alla detenzione e alla mancanza di formazione specifica degli agenti penitenziari.Nella relazione annuale del Garante nazionale per la tutela delle persone private dalla libertà[5] si ribadisce la necessità che per le persone LGBTI sia garantita una formazione specifica da permettere il superamento degli ostacoli che in questi anni si sono riscontrati. Una vulnerabilità tanto visibile, che viene quasi ostentata nelle manifestazioni pubbliche come il pride, quanto invisibile e dimenticata all’interno della comunità e a livello ordinamentale. In termini numerici, la reclusione delle persone in transito, rappresenta un dato contenuto, per quanto è possibile conoscere dalle ricerche del DAP, risalenti al 2015 (Di Muzio, 2019). Le associazioni LGBTI denunciano che il numero sia maggiore, poiché le cifre diffuse, non tengono conto di coloro che hanno già effettuato l’operazione per il cambio di sesso. Rilevante ai fini della comprensione del termine transgender è la distinzione tra identità di genere e ruolo di genere. Per ruolo di genere deve intendersi la particolare condotta imposta dalla società in cui il soggetto vive in base al sesso di appartenenza: maschile o femminile. Gli individui vivono serenamente in base al ruolo di genere da loro atteso; ci sono, tuttavia, persone che non riescono a vivere in modo equilibrato il loro genere e ruolo rispetto al proprio sesso biologico: le aspettative sociali e culturali del mondo in cui vivono stridono con la loro identità di genere. Per identità di genere si intende, invece la percezione che ogni persona ha di sé. Il concetto di genere agisce su tre livelli principali: – il sesso biologico, definito da cromosomi sessuali, caratteri sessuali secondari e genitali; – la propria identità; – il genere che la società attribuisce all’individuo, basato principalmente su aspetto e comportamento. Le persone per cui questi tre livelli coincidono si definiscono cisgender. Il nostro ordinamento riconosce soltanto due generi, maschile e femminile: le persone che non si identificano in nessuno dei due vedono la loro identità non riconosciuta legalmente. Per una persona transgender il genere attribuito alla nascita e quello effettivo non collimano: esiste una discrepanza tra sesso biologico e genere. Il termine transgender può definirsi come termine “ombrello” poiché ospita al suo interno un ampio ventaglio di tipologie di individui, tutti accomunati dalla non corrispondenza tra genere percepito e sesso biologico. Difatti, vengono inclusi, nel termine suddetto coloro che si sono sottoposti ad un trattamento medico ormonale e chirurgico al fine di eliminare il disallineamento esistente tra il genere percepito ed il corpo posseduto, arrivando a modificare, a conclusione di tale complesso percorso, il proprio nome ed il sesso anagrafico. Questi individui sono denominati transessuali MtF (Male to Female) se, nati maschio e vogliono diventare femmina; e, viceversa, FtM (Female to Male) se, nate femmina e vogliono diventare maschio. Ma vengono ricompensi in tale termine anche coloro che potremmo definire “in transito” o “in cammino”: essi non hanno ancora compiuto o portato a termine il passaggio medico-chirurgico. Non tutte le persone transgender decidono di affrontare la transizione ormonale e chirurgica per modificare il proprio aspetto e i propri genitali (come la giurisprudenza di legittima riconosce non essere più condizione essenziale per richiedere la modifica del nome, e della propria identità). Il termine “transessuale” ha invece origini mediche e solitamente veniva e viene ancora usato per indicare una persona che si è sottoposta al cambio di sesso chirurgicamente. Ma oggi nella società ha assunto connotazioni dispregiative e si preferisce utilizzare il termine “transgender”. Per transgenderismo si intende il movimento politico-culturale che prefigura una visione dei sessi fluida: in aderenza a tale concezione, ogni persona può situarsi in qualsiasi posizione intermedia tra quelli che sono considerati i due estremi maschio/femmina. Tale movimento si è affermato negli anni ’90 ed i suoi sostenitori rifiutano la logica sessuale binaria secondo cui avere un’identità di genere non corrispondente al sesso biologico è considerato un disturbo. La prima questione che ci si pone quando si affronta la tematica di detenuti transessuali è quella posta direttamente dall’articolo 14, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 rubricata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (Canepa, Merlo, 2010) che pone una netta separazione in base al sesso di appartenenza, stabilendo che «le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto». In aderenza alla disposizione de quo, nell’assegnazione di un detenuto ad un determinato istituto o sezione, si fa riferimento al nome e al sesso anagrafico del soggetto: quindi il detenuto in transito (MtF), identificato da un documento di riconoscimento come maschio, viene assegnato ad un carcere o reparto destinato alla popolazione maschile; e questo a prescindere dalla sua volontà. Tale collocazione è percepita dalla persona come un mancato riconoscimento della propria identità di genere, generando nella stessa problemi di salute mentale. La ratio che ha orientato il legislatore verso la scelta di ripartire la popolazione detenuta in gruppi limitati suddivisi in istituti e sezioni è rappresentata dalla necessità di favorire l’individualizzazione di un trattamento (comma 1) rieducativo comune, cercando altresì di evitare influenze nocive reciproche (comma 2). Questa finalità è indicata nello specifico nel D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 che, all’art. 32, terzo comma, dispone che «si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni» (Canepa, Merlo, 2010). In conformità alla suddetta previsione normativa, i detenuti transessuali, terminate le procedure relative all’ingresso in istituto e nel rispetto delle primarie esigenze sopra delineate, vengono assegnati di norma all’interno di istituti maschili, in sezioni apposite. In alcune realtà penitenziarie a causa del sovraffollamento e delle condizioni detentive particolarmente disagiate (Di Muzio, 2017), si è consolidata la prassi di accogliere, in sezioni o reparti appositamente finalizzati all’isolamento continuo, detenuti che avrebbero potuto facilmente subire minacce o violenze da parte degli altri ristretti. In questa categoria troviamo oltre alle persone transgender altre categorie invise alla restante popolazione carceraria (ad esempio i gay, bisessuali, ecc). I rimedi finora esperiti hanno tutti dato luogo a una doppia vittimizzazione per le persone transgender riconducibili a: difficoltà di accedere ai percorsi trattamentali, alle attività di istituto, a un adeguato servizio sanitario in relazione alla specificità dei loro bisogni di salute (Di Muzio, 2019). Le attività ricreative e trattamentali delle persone transgender all’interno della struttura penitenziaria restano rigidamente separate da quelle degli altri detenuti. Parimenti il regime di separazione crea ostacoli nell'accesso al lavoro all’esterno. Tutte le modalità detentive applicate risultano inevitabilmente discriminatorie se si considerano gli spazi di movimento, le ore d’aria concesse, l’accesso alla scolarizzazione, alla formazione, alle attività lavorativa, alle attività sportive, ecc. Difficile risulta anche poter disporre a livello nazionale di medici specializzati nel settore (ad esempio nel campo dell’endocrinologia) assegnati all’ambito penitenziario dal Servizio Sanitario Nazionale, a cui spetta la tutela della salute in carcere. Ancora più arduo è l’accesso a misure e pene alternative alla detenzione: per la maggior parte delle persone transessuali e transgender detenute l’assenza di un tessuto familiare e sociale all’esterno riduce ulteriormente le già scarse possibilità di trovare un’occupazione o una collocazione presso strutture idonee. Appaiono, altresì, rare anche le disponibilità nelle case di accoglienza per detenuti e nelle comunità terapeutiche, necessarie per percorsi riabilitativi alternativi alla detenzione. A tali discrasie di sistema si aggiungono le criticità dovute al mancato riconoscimento da parte del nostro Paese della transizione in essere da un genere ad un altro. Inoltre, un aspetto rilevante, da tenere in considerazione, è quello psicologico: spesso il disagio che accompagna lo stato di detenzione delle persone transessuali si manifesta in comportamenti autolesivi che fanno temere per la stessa sopravvivenza della persona ( XV Rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione). L’Amministrazione penitenziaria ha in questi anni tentato di affrontare tale questione, creando nelle carceri di Belluno, Roma, Napoli e Rimini, delle sezioni dedicate all’interno degli istituti maschili. A Firenze (Sollicciano) vi è invece una sezione collocata in uno spazio adiacente la sezione femminile che permette alla persona in transito una condivisione totale delle attività e degli spazi collettivi con le atre donne recluse garantendo loro una vigilanza attraverso personale prevalentemente femminile. Negli altri istituti di pena le persone transessuali e transgender vengono inserite nei reparti precauzionali insieme ai sex offenders, ai collaboratori di giustizia e agli ex appartenenti alle forze dell’ordine. La violenza sessuale dietro le sbarre, purtroppo, non è un fatto raro e i detenuti transessuali hanno maggiori probabilità di esserne vittime. La creazione di sezioni protette in carcere, però, non può essere considerata la soluzione a tali pericoli: i detenuti ubicati in queste sezioni si troveranno a scontare la propria pena in condizioni ancora più dure, doppiamente vittimizzati. Queste le considerazioni del Garante dei detenuti- Dott. Mauro Palma- nella relazione annuale sulla situazione delle carceri in Italia del 2017[6]. Egli ritiene che la netta separazione tra detenuti eterosessuali e LGBTQ violi in maniera preponderante la dignità di questi ultimi e considera importante trovare soluzioni alternative per garantire la tutela di tutti i detenuti. Creare sezioni apposite destinate ai detenuti omosessuali, per tutelarli da eventuali aggressioni omofobe o sessuali, può significare, indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha ipotizzate, escluderli dai percorsi trattamentali negando loro diritti riconosciuti agli altri detenuti. La protezione che deve essere garantita alla popolazione detenuta, non deve diminuire la partecipazione degli stessi alla normale vita carceraria, alle attività diretta al reinserimento e, a tutti i percorsi trattamentali predisposti. Pertanto, ove mai fosse necessaria per la loro sicurezza una particolare collocazione durante le ore di riposo, in apposite stanze detentive a essi riservate, questa non può e non deve consistere nella predisposizione di una sorta di situazione detentiva ad hoc, dove trasferire i soggetti detenuti in base all’orientamento sessuale. Un’organizzazione di siffatto tipo determinerebbe, non soltanto, una illegittima discriminazione di carattere personale, ma indurrebbe una situazione di isolamento ingiustificato e lesivo della normale dignità che va riconosciuta a qualsiasi persona. Ai fini di una migliore tutela delle condizioni detentive è da accogliere con favore la possibilità di ubicazione dei detenuti transessuali (MtF) negli istituti femminili o in penitenziari ove sono presenti sezioni femminili in considerazione delle loro esigenze trattamentali (Di Muzio, 2017), mentre per gli (FtM) ancora vi sono divergenze di vedute sulla loro ubicazione nei reparti maschili, anche per le violenze e gli abusi che potrebbero subire. La materia, quanto mai complessa e costantemente in divenire, richiede uno sforzo di informazione, formazione specifica e di soluzioni in linea con il rispetto della dignità della persona.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


