L’esecuzione integrale del contratto di credito al consumo non esclude la responsabilità dell’intermediario per violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, ancorché solvibile, giacché l’obbligo di cui all’articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE è diretto a tutelare non solo consumatore e intermediario ma anche l’intero mercato e, a tal fine, a nulla rilevano i rapporti tra i singoli paciscenti. In caso di violazione, è da ritenere proporzionale la sanzione prevista dall’ordinamento di uno Stato membro che prevede la nullità del contratto e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti.
La valutazione del merito creditizio a tutela dell’interesse generale: oltre la relazione tra consumatore e intermediario
Margherita Zappatore
2024-01-01
Abstract
L’esecuzione integrale del contratto di credito al consumo non esclude la responsabilità dell’intermediario per violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, ancorché solvibile, giacché l’obbligo di cui all’articolo 8 della Direttiva 2008/48/CE è diretto a tutelare non solo consumatore e intermediario ma anche l’intero mercato e, a tal fine, a nulla rilevano i rapporti tra i singoli paciscenti. In caso di violazione, è da ritenere proporzionale la sanzione prevista dall’ordinamento di uno Stato membro che prevede la nullità del contratto e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti.| File | Dimensione | Formato | |
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