Adottando un’opzione metodologica che supera la dicotomia, astratta e nominalistica, tra modelli accusatorio ed inquisitorio, il contributo si concentra sui “problemi comuni” agli ordinamenti di tradizione occidentale, legati al delicato rapporto tra autorità ed individuo nell’accertamento penale. In particolare, l’analisi approfondisce l’egemonia della prospettiva inquirente e le forme di autentico solipsismo investigativo che ne derivano. Anche alla luce degli approdi delle scienze cognitive – specialmente con riguardo al priming, all’effetto ancoraggio e all’euristica del wysiati – si evidenzia come la narrazione unilateralmente costruita dal pubblico ministero sia in grado di influenzare il successivo giudizio di merito, compromettendo l’ideale – invero, tipicamente accusatorio – della virgin mind del giudice dibattimentale. In tale contesto, l’udienza preliminare e, dal 2022, l’udienza predibattimentale, quali strumenti di filtro delle imputazioni infondate, debbono essere concepite come argini al monologismo dell’accusa. Resta, tuttavia, il rischio che tali rimedi intervengano tardivamente, poiché l’isolement degli inquirenti nella fase preliminare può determinare la cristallizzazione del pregiudizio cognitivo già al momento dell’approdo della regiudicanda al giudizio, attraverso una ricostruzione dei fatti che ignora evidenze favorevoli alla difesa, nel frattempo disperse o irrimediabilmente consunte. La necessità di valorizzare la partecipazione difensiva fin dal segmento investigativo, nonché l’esigenza correlata di potenziare il ruolo del giudice per le indagini preliminari, si pongono in tensione con i principi affermati da un recente arresto della Corte costituzionale (sent. n. 58/2026). Individuando nella fase dibattimentale la sede esclusiva per la piena esplicazione delle prerogative difensive, la Consulta finisce, infatti, per ridimensionare le potenzialità del filtro processuale e, conseguentemente, per avallare proprio quelle vulnerazioni dei dogmi della tradizione accusatoria a cui pretendeva di porre rimedio. Valorizzando, per converso, la selezione delle regiudicande quale espressione di una domanda di giustizia condivisa dagli ordinamenti democratici, le conclusioni del saggio confermano l’esigenza di muoversi oltre gli schemi teorici, in funzione di una più effettiva tutela della posizione difensiva.

Autoreferenzialità investigativa e crisi del filtro processuale. Al di là degli schemi teorici

Francesco Trapella
2026-01-01

Abstract

Adottando un’opzione metodologica che supera la dicotomia, astratta e nominalistica, tra modelli accusatorio ed inquisitorio, il contributo si concentra sui “problemi comuni” agli ordinamenti di tradizione occidentale, legati al delicato rapporto tra autorità ed individuo nell’accertamento penale. In particolare, l’analisi approfondisce l’egemonia della prospettiva inquirente e le forme di autentico solipsismo investigativo che ne derivano. Anche alla luce degli approdi delle scienze cognitive – specialmente con riguardo al priming, all’effetto ancoraggio e all’euristica del wysiati – si evidenzia come la narrazione unilateralmente costruita dal pubblico ministero sia in grado di influenzare il successivo giudizio di merito, compromettendo l’ideale – invero, tipicamente accusatorio – della virgin mind del giudice dibattimentale. In tale contesto, l’udienza preliminare e, dal 2022, l’udienza predibattimentale, quali strumenti di filtro delle imputazioni infondate, debbono essere concepite come argini al monologismo dell’accusa. Resta, tuttavia, il rischio che tali rimedi intervengano tardivamente, poiché l’isolement degli inquirenti nella fase preliminare può determinare la cristallizzazione del pregiudizio cognitivo già al momento dell’approdo della regiudicanda al giudizio, attraverso una ricostruzione dei fatti che ignora evidenze favorevoli alla difesa, nel frattempo disperse o irrimediabilmente consunte. La necessità di valorizzare la partecipazione difensiva fin dal segmento investigativo, nonché l’esigenza correlata di potenziare il ruolo del giudice per le indagini preliminari, si pongono in tensione con i principi affermati da un recente arresto della Corte costituzionale (sent. n. 58/2026). Individuando nella fase dibattimentale la sede esclusiva per la piena esplicazione delle prerogative difensive, la Consulta finisce, infatti, per ridimensionare le potenzialità del filtro processuale e, conseguentemente, per avallare proprio quelle vulnerazioni dei dogmi della tradizione accusatoria a cui pretendeva di porre rimedio. Valorizzando, per converso, la selezione delle regiudicande quale espressione di una domanda di giustizia condivisa dagli ordinamenti democratici, le conclusioni del saggio confermano l’esigenza di muoversi oltre gli schemi teorici, in funzione di una più effettiva tutela della posizione difensiva.
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