Con l’ordinanza n. 1596/2026, la Corte di Cassazione si sofferma sul diritto all’identità personale e sulla sua declinazione nell’ambito dei rapporti familiari. Dopo aver ribadito che il diritto all’identità personale si declina nel diritto all’accertamento della verità biologica e nel diritto alla stabilità dei rapporti affettivi e personali, la Corte ha statuito che “il bilanciamento delle due indicate declinazioni non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferi- mento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale”. Il profilo di maggiore interesse dell’ordinanza è tuttavia l’aver precisato che, al fine del riconoscimento della pretesa a mantenere uno stato non corrispondente al dato biologico, è necessario accertare la sussistenza della relazione affettiva tra il figlio e il presunto genitore, posto che sulla relazione si fonda la pretesa alla sua conservazione e così la prevalenza del fatto sulla verità del concepimento.

Verità biologica, identità familiare e funzione normativa della relazione affettiva tra presunto padre e figlio

A. Ricci
2026-01-01

Abstract

Con l’ordinanza n. 1596/2026, la Corte di Cassazione si sofferma sul diritto all’identità personale e sulla sua declinazione nell’ambito dei rapporti familiari. Dopo aver ribadito che il diritto all’identità personale si declina nel diritto all’accertamento della verità biologica e nel diritto alla stabilità dei rapporti affettivi e personali, la Corte ha statuito che “il bilanciamento delle due indicate declinazioni non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferi- mento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale”. Il profilo di maggiore interesse dell’ordinanza è tuttavia l’aver precisato che, al fine del riconoscimento della pretesa a mantenere uno stato non corrispondente al dato biologico, è necessario accertare la sussistenza della relazione affettiva tra il figlio e il presunto genitore, posto che sulla relazione si fonda la pretesa alla sua conservazione e così la prevalenza del fatto sulla verità del concepimento.
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