Lo scritto ha ad oggetto la disposizione dell’art. 119, comma 4°, t.u.b., che riconosce al cliente il diritto di chiedere alla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Dopo averne delineato l’ambito soggettivo, l’analisi si sofferma sul profilo oggettivo della norma, i cui risvolti problematici sono approfonditi anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza. Con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di esercizio del diritto, esso si ritiene azionabile, senza particolari limiti, anche in corso di giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Quanto all’oggetto della richiesta, si conclude nel senso che il diritto del cliente si estenda anche ad ulteriori documenti, in specie estratti conto e contratto, senza l’applicazione del termine decennale
Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria
Natale, M
2020-01-01
Abstract
Lo scritto ha ad oggetto la disposizione dell’art. 119, comma 4°, t.u.b., che riconosce al cliente il diritto di chiedere alla banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Dopo averne delineato l’ambito soggettivo, l’analisi si sofferma sul profilo oggettivo della norma, i cui risvolti problematici sono approfonditi anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza. Con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di esercizio del diritto, esso si ritiene azionabile, senza particolari limiti, anche in corso di giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Quanto all’oggetto della richiesta, si conclude nel senso che il diritto del cliente si estenda anche ad ulteriori documenti, in specie estratti conto e contratto, senza l’applicazione del termine decennaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


